Rapporti
Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 107Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 125 Smaltimento di scorie solide
Questo nuovo articolo riprende i requisiti fissati in precedenza nell’allegato 2 dell’ordinanza.
Le modalità di misurazione per il declassamento delle scorie (intensità di dose, contaminazione, indicazioni) rimangono all’incirca le stesse (cfr. art. 118). Fissato precedentemente a 100 volte il livello di esenzione (LE) vigente, il limite di immissione mensile è adeguato ai nuovi livelli di esenzione (LL). Al fine di assicurare una continuità nella prassi e per evitare che i limiti diventino esageratamente elevati per taluni radionuclidi, è fissato un limite di 10 kg di una sostanza con un’attività LL, il che corrisponde alla mediana delle attività proposte nella tabella B dell’appendice VI delle BSS dell’Euratom.
Art. 126 Immissione nell’ambiente di altre scorie solide
Questo articolo riprende l’articolo 82 dell’ordinanza vigente e permette l’immissione nell’ambiente di scorie specifiche con il consenso dell’UFSP. Sono state apportate alcune modifiche tecniche e viene fatta una menzione delle scorie contenenti soltanto radionuclidi naturali. Queste scorie sono disciplinate in un articolo specifico. Poiché la miscelazione delle scorie non è sempre possibile, viene introdotto un criterio di dose di 10 μSv l’anno, l’equivalente del limite di dose per l’elaborazione dei livelli di esenzione.
Art. 127 Incenerimento di scorie nelle aziende
Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 83 capoverso 1 dell’ORaP vigente.
La lettera c prevede l’incenerimento per le scorie con H-3 e C-14.
Il capoverso 3 corrisponde all’articolo 83 capoverso 3 dell’ORaP vigente.
Il capoverso 4 concerne i residui della combustione; considerando che è assai raro doverli considerare come scorie radioattive, le attuali disposizioni (art. 83 cpv. 4) sono state sostituite da una misurazione di esenzione o una stima della loro attività mediante calcolo per assicurarsi che i suoi residui possano essere trattati come scorie non radioattive.
Art. 128 Materiali contenenti radionuclidi presenti in natura
I materiali contenenti unicamente radionuclidi presenti in natura vanno considerati separatamente poiché le attività presenti naturalmente in questi materiali, nonché le loro suddivisioni non sono che poco influenzabili. Oltre a limiti di esenzione specifici per questi radionuclidi allo stato naturale, a determinate condizioni e con il consenso dell’autorità preposta al rilascio delle licenze questo articolo permette l’immissione nell’ambiente di scorie contenenti attività elevate di radionuclidi naturali.
Sezione 3: Trattamento delle scorie nelle aziende
Art. 129 Controllo e documentazione
Questo articolo corrisponde ampiamente all’articolo 84 dell’ORaP vigente. Viene adeguata unicamente la rubrica.
Art. 130 Stoccaggio per il decadimento radioattivo
Il capoverso 1 riprende a grandi linee il capoverso 1 dell’articolo 85 dell’ORaP vigente. Il tempo di dimezzamento per il quale le scorie vanno obbligatoriamente stoccate per decadimento è aumentato a 100 giorni. Nella prassi, i nuclidi interessati sono già stoccati per decadimento.
Il contenuto dei capoversi 2 e 3 corrisponde al capoverso 2 dell’articolo 85 dell'ORaP vigente, il quale è stato adeguato al nuovo campo d’applicazione.
Il capoverso 4 sostituisce i capoversi 3 e 4 dell’articolo 85 vigente.
Art. 131 Gas, polveri, aerosol e liquidi
Qui vengono riprese le prescrizioni enunciate nell’articolo 86 dell’ORaP vigente.
Il capoverso 1 di questo articolo, che si applica a gas, polveri o aerosol va più in là dell’articolo 86 vigente. Gas, polveri e fumi vanno trattenuti se non li si può immettere nell’ambiente secondo i meccanismi previsti.
Il capoverso 2 disciplina i casi delle scorie liquidi che non possono essere immesse nell’ambiente, o per ragioni di composizione chimica, o dal punto di vista della loro attività. Viene aggiunta la soluzione