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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 36Fedlex · Rapporto esplicativo
2.1.2 Commento ai singoli emolumenti
A. Licenze per la manipolazione di radiazioni ionizzanti
I. Applicazioni mediche
I numeri 1, 2 e 3 concernono gli impianti a raggi X per uso medico con applicazioni sull’essere umano. Le aliquote degli emolumenti per questi impianti sono state aumentate, adeguandole al livello attuale dei prezzi e sulla base del principio della procedura graduata.
Gli impianti a raggi X elencati ai numeri 1 e 2 presentano un ridotto potenziale di pericolo o sono utilizzati da una categoria di aziende in cui l’onere amministrativo è relativamente contenuto. Durante la verifica della documentazione per la domanda non viene più effettuato un esame tecnico approfondito (nella categoria 1.2, per esempio, non serve la valutazione del piano delle misure edili di radioprotezione), tantomeno è necessaria un’intensa vigilanza sul posto. In queste posizioni, gli aumenti degli emolumenti sono pertanto moderati.
Al numero 3 figurano gli impianti con un elevato potenziale di rischio in grandi aziende mediche. Due terzi dell’esposizione a radiazioni per ragioni mediche della popolazione svizzera vanno ricondotti per esempio all’uso di tomografi computerizzati. L’onere amministrativo è elevato e comprende un’approfondita valutazione tecnica al momento dell’esame della documentazione per la domanda, una vigilanza amministrativa regolare e una vigilanza in parte molto intensa sul posto.
Il numero 4 riguarda le applicazioni in medicina nucleare. Nell’ordinanza attuale, l’onere per la vigilanza è fatturato secondo le zone di lavoro presenti. Invece delle singole zone di lavoro, ora verranno computate le diverse applicazioni in medicina nucleare, una prassi che rispecchia assai meglio l’onere di vigilanza. In generale gli emolumenti, adeguati al livello attuale dei prezzi e in considerazione dell’elevato potenziale di pericolo per il personale, i pazienti e l’ambiente, subiscono un aumento moderato, il che corrisponde meglio anche all’onere effettivo dell’autorità di vigilanza.
Il numero 5 riguarda gli impianti a raggi X per uso medico senza applicazioni sull’essere umano: è questa la ragione per cui il potenziale di rischio e di riflesso l’onere amministrativo sono inferiori e, per quanto concerne le posizioni 5.1, 5.2 e 5.3, corrispondono a quelli delle posizioni 1.1, 2.1 e 2.2 (lì sono determinanti il potenziale di pericolo dell’impianto o della categoria di aziende).
Determinati impianti (posizioni 5.4 e 5.5) richiedono comunque, per via del loro potenziale di rischio, un approfondito esame tecnico e, in parte, un’intensa vigilanza sul posto. Per gli acceleratori lineari (posizione 5.5) in questa categoria di aziende, l’onere è persino uguale a quello richiesto dagli acceleratori applicati sull’essere umano (cfr. posizione 3.10).
II. Applicazioni non mediche
I numeri 1 e 2 riguardano gli impianti utilizzati nel settore non medico. Poiché le applicazioni non sono sull’essere umano e in genere sono di tipo non medico, l’onere per le autorità è nel complesso inferiore rispetto alle posizioni di cui al punto I.
Il numero 3 riguarda gli impianti di controllo delle acque di scarico. Nell’ordinanza vigente le strutture concepite per la ritenzione e l'immissione controllata delle acque di scarico radioattive erano incluse tra le applicazioni delle aziende di medicina nucleare o degli istituti di ricerca. Poiché per il rilascio delle licenze servono approfonditi accertamenti tecnici e per garantire la sicurezza degli impianti è necessaria un’adeguata vigilanza, il dispendio per questa applicazione è ora fatturato in una posizione a parte.
Il numero 4 riguarda le aziende attive nel campo del commercio, dell’installazione e della garanzia della qualità degli impianti a raggi X per uso medico (OERaP in vigore finora, numero 5.2.1, lett. d). Secondo il principio della procedura graduata, ora sono state divise in tre gruppi. Dove il potenziale di rischio, e quindi l'onere per le autorità, è minore (gruppi 4.1 e 4.2) l’aliquota in vigore finora è stata ridotta, dove è elevato (gruppo 4.3) è stata aumentata.
Numero 5: la vigilanza del commercio con sorgenti radioattive è per lo più un’attività amministrativa. Il calcolo dell’emolumento si basa sul potenziale di pericolo ed è stato corretto verso il basso rispetto all’ordinanza attuale.