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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 81Fedlex · Rapporto esplicativo
che, delle persone e organizzazioni della protezione della popolazione e dell’esercito, delle organizzazioni e delle imprese, nonché delle persone mobilitate di cui all’articolo 154 al DFI, chiamato in particolare a definire d’intesa con l’IFSN e il DDPS gli obiettivi dell’istruzione e le attività che le persone possono svolgere in base della loro istruzione in radioprotezione.
Art. 19 Contenuti del disciplinamentoin medicina
I capoversi 1 e 2 del presente articolo delegano al DFI il disciplinamento dei requisiti per la formazione e il perfezionamento dei gruppi professionali e di persone attivi nel settore medico menzionati nell’articolo. Tali requisiti sono specificati nell’ordinanza sulla formazione in radioprotezione.
Il capoverso 3 disciplina i requisiti per le persone di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera c che esercitano la funzione di periti in radioprotezione. Questa funzione può essere esercitata, senza una formazione supplementare in radioprotezione, da medici, chiropratici, fisici medici e tecnici di radiologia medica (TRM).
Art. 20 Contenuti del disciplinamento per i settori non medici
Questo articolo delega al DFI, d’intesa con l’IFSN e il DDPS, il disciplinamento dei requisiti per la formazione e il perfezionamento delle categorie professionali e di persone attive nei settori non medici menzionati nell’articolo. Esso riguarda i periti in radioprotezione e le persone dei settori dell’industria, del commercio, dell’insegnamento e della ricerca che hanno a che fare con radiazioni ionizzanti, gli specialisti e tecnici in radioprotezione in impianti nucleari e all’Istituto Paul Scherrer (IPS), i consulenti in materia di radon, le persone che, in ragione della loro attività presso autorità e amministrazioni pubbliche, nella protezione civile, nell’esercito e in organizzazioni e aziende, nonché le persone mobilitate di cui all’articolo 154.
Titolo terzo: Situazioni di esposizione pianificate
Capitolo 1: Licenze
Sezione 1: Obbligo della licenza
Art. 21 Attività e sorgenti di radiazioni soggette all’obbligo della licenza
Le attività soggette all’obbligo della licenza sono stabilite nell’articolo 28 LRaP. Basandosi sull’articolo 29 lettere a e c LRaP e in ragione dell’adeguamento a raccomandazioni internazionali, nel presente articolo sono ulteriormente precisate le attività e le sorgenti di radiazioni soggette all’obbligo della licenza. Per le sorgenti di radiazioni di cui all’articolo 29 lettera c LRaP, è ora richiesta una licenza invece di un’omologazione (cpv. 3). Rispetto all’ordinanza vigente ne risulta un ampliamento delle attività soggette all’obbligo della licenza. L’obiettivo di tale ampliamento è un accresciuto livello di protezione per le persone esposte a radiazioni, per i pazienti e per l’ambiente.
Capoverso 1:
Alla lettera a viene ora sottoposta all’obbligo della licenza la manipolazione di rifiuti, di sostanze residue o di materiali per il riciclaggio perché possono contenere sorgenti radioattive orfane. In impianti di incenerimento dei rifiuti, in aziende che trasformano rottami metallici o in determinate discariche, simili sorgenti vengono periodicamente rinvenute in rifiuti, sostanze residue o materiali destinati al riciclaggio. Finora queste aziende non hanno potuto essere obbligate a eseguire una misurazione in merito alla presenza di sorgenti radioattive orfane. Esse devono ora installare un portale di misurazione per riconoscere simili sorgenti e chiedere a tale scopo una licenza. Con questa normativa ci si prefigge di proteggere meglio il personale dalle radiazioni, di impedire il rischio di una contaminazione di impianti e dell’ambiente causata da sostanze radioattive e di troncare esportazioni illegali di rottami metallici contaminati.
Alla lettera b si disciplina l’obbligo della licenza per le aziende che impiegano persone professionalmente esposte a radiazioni secondo l’articolo 63 capoverso 1 della presente ordinanza. Tale obbligo vale per il personale impiegato sia nella propria azienda sia in un’azienda diversa dalla propria (p.es. in caso di prestito di personale). Questa disposizione è stata ora completata in modo da essere applicabile anche alle aziende che impiegano personale all’estero.
L’obbligo della licenza per l’impiego di personale professionalmente esposto a radiazioni era finora