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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 83Fedlex · Rapporto esplicativo

La lettera g corrisponde all’articolo 125 capoverso 3 lettera c dell’ORaP vigente.

La lettera j disciplina l’esenzione dall’obbligo della licenza per la manipolazione se per una sorgente di radiazioni è stata rilasciata un’omologazione. Le sorgenti di radiazioni ammesse in base alla procedura per l’omologazione possono essere utilizzate senza licenza individuale.

Il principio alla base della lettera k corrisponde a quello dell’articolo 2 capoverso 3 dell’ORaP vigente. Le attività e le sorgenti di radiazioni, per le quali secondo la legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare8 (LENu) è necessaria una licenza, sono in generale escluse dall’obbligo della licenza secondo l’ORaP.

La lettera l intende fare chiarezza in merito al disciplinamento dell’obbligo della licenza per le compagnie aeree, considerato che ora il personale di volo è considerato professionalmente esposto a radiazioni. Autorità preposta al rilascio della licenza e autorità di vigilanza per l’impiego di personale di volo è l’UFAC. Tali licenze sono rilasciate ai sensi dell’ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)9, per cui non è necessaria un’ulteriore licenza secondo l’ORaP.

Sezione 2: Procedura di rilascio della licenza

Art. 23 Autorità preposte al rilascio della licenza

A parte una ristrutturazione dei capoversi, l’articolo corrisponde all’articolo 127 vigente.

Art. 24 Domande di licenza

Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 126 capoverso 1 vigente. Conformemente al tipo di attività o di manipolazione e dei rischi ad esse connessi, le autorità preposte al rilascio della licenza chiedono l’apprestamento di informazioni. Queste possono comprendere, in particolare:

 competenze e provvedimenti organizzativi per la protezione e la sicurezza;

 indicazioni sui periti (formazione/perfezionamento);

 caratteristiche concettuali dell’impianto e sorgenti di radiazioni;

 indicazioni sull’esposizione in ambito professionale e sull’esposizione della popolazione nelle normali condizioni d’esercizio;

 valutazione della sicurezza tecnica delle attività e dell’impianto;

 misure preventive per evitare incidenti;

 piano di protezione in caso di emergenza (ev. rapporto sulla sicurezza);

 provvedimenti per la garanzia della qualità (manutenzione, esame dello stato);

 provvedimenti per lo smaltimento di scorie radioattive;

 analisi del rischio (cpv. 3).

Conformemente all’articolo 11b capoverso 1 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA)10, il capoverso 2 chiede esplicitamente un recapito svizzero. Quest’ultimo doveva finora venire richiesto successivamente per ogni caso singolo interessato. L’invio di disposizioni all’estero non è ammesso per principio.

Il capoverso 3 consente alle autorità preposte al rilascio delle licenze di richiedere, in caso di elevato potenziale di rischio, anche un’analisi del rischio, che può essere eseguita in conformità alle disposizioni internazionali dell’AIEA (GSR Part 7) e il risultato può essere classificato secondo le classi di emergenza ivi previste.

A seconda dell’ambito di competenza dell’autorità preposta al rilascio delle licenze, il capoverso 4 autorizza il DFI o l’IFSN a emanare ampie disposizioni riguardo alla forma, al contenuto e alla portata dei documenti e degli attestati richiesti.

Art. 25 Procedura ordinaria di rilascio della licenza

Conformemente al principio sancito all’articolo 6, vi sono ora differenze graduali nella valutazione di domande per l’ottenimento della licenza. Ora viene stabilito che le domande possono essere giudicate conformemente al potenziale di rischio secondo la procedura graduata. Concretamente è possibile ora distinguere la procedura ordinaria di rilascio della licenza da quella semplificata. L’introduzione della

8 RS 732.1

9 RS 748.01

10 RS 172.021