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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 84Fedlex · Rapporto esplicativo

valutazione secondo una procedura graduata di rilascio della licenza avviene nel senso dell’armonizzazione europea e corrisponde inoltre alla prassi già attualmente in atto delle autorità svizzere preposte al rilascio delle licenze.

Peraltro in Svizzera, secondo le prescrizioni legali (art. 28 e 29 LRaP), non sono possibili le pure registrazioni come prevedono le direttive BSS dell’Euratom per le applicazioni con un potenziale di rischio molto esiguo. Nell’ambito delle centrali nucleari vengono rilasciate esclusivamente licenze nella procedura ordinaria di rilascio della licenza.

Le licenze rilasciate secondo la procedura ordinaria costituiranno anche in futuro la normalità e sono considerate la forma più onerosa della procedura. I dettagli relativi alla procedura e all’onere delle autorità sono definiti nel capoverso 2. Con «forma» s'intende la correttezza formale (impiego dei moduli giusti, presenza della firma originale ecc.), con «completezza» la presentazione di tutti i dati richiesti e della necessaria documentazione supplementare, «portata» si riferisce alla documentazione sufficientemente ampia per gli impianti con un elevato potenziale di rischio, in particolare anche alla presentazione di un’analisi del rischio ai sensi dell’articolo 24 capoverso 1, affinché gli esperti dell’UFSP possano procedere a una giusta valutazione.

L’esame è così molto più approfondito ed esteso di quello previsto dalla procedura semplificata (art. 26), il quale consiste unicamente in una verifica della completezza (attività amministrativa).

Il vincolo di dose riferito alla sorgente è uno strumento di ottimizzazione e serve alla protezione della popolazione. È un tetto massimo per la dose annua nei dintorni di una sorgente di radiazioni nell’esercizio pianificato. Conformemente al capoverso 3, la decisione se fissare vincoli di dose riferiti alla sorgente spetta all’autorità preposta al rilascio delle licenze, che quando si tratta di stabilirli fa in modo che la somma delle attività ammesse, rispettivamente dei vincoli di dose riferiti alla sorgente, non possa causare un superamento del limite di dose per gli individui della popolazione.

Art. 26 Procedura semplificata di rilascio della licenza

Le licenze rilasciate secondo la procedura semplificata lo possono essere in determinati casi definiti, se le attività comportano un potenziale di rischio esiguo per l’essere umano e l’ambiente. Esse contengono tutte le indicazioni necessarie sui titolari delle licenze e sulle attività autorizzate. La procedura semplificata di rilascio della licenza è impiegata solitamente nelle applicazioni mediche situate nell’ambito di dose debole, per esempio per il funzionamento di piccoli apparecchi a raggi X negli studi dentistici (cpv.1 lett. a). Altri esempi per la procedura semplificata sono le domande per il funzionamento di impianti dotati di schermatura totale o parziale (cpv. 1 lett. b; per le definizioni si rinvia all’allegato 1 del progetto di ordinanza del DFI sulla radioprotezione applicata agli impianti generatori di radiazioni ionizzanti utilizzati a scopi non medici) o per la manipolazione di sorgenti radioattive sigillate inferiori di 100 volte al livello di licenza (cpv. 1 lett. c).

Nella procedura semplificata di rilascio della licenza, le indicazioni dei richiedenti equivalgono a un’autodichiarazione. I richiedenti confermano con la loro firma che conoscono e osservano tutti i presupposti per l’ottenimento della licenza. Le autorità preposte al rilascio delle licenze e le autorità di vigilanza esaminano le documentazioni in ricevute solamente in materia di forma e completezza. L’attività di vigilanza è soprattutto di natura amministrativa e comprende ad esempio, l’esame e la valutazione delle segnalazioni in merito all’esame della manutenzione e dello stato degli impianti radiologici. L’autorità di vigilanza è libera di stabilire priorità di vigilanza anche in tali aziende o, in casi motivati, di valutare approfonditamente i documenti della domanda o di effettuare un’ispezione.

I richiedenti non possono chiedere che la loro domanda sia esaminata secondo una determinata procedura.

Art. 27 Omologazione per sorgenti di radiazioni

L’omologazione per sorgenti di radiazioni è una nuova forma speciale di licenza e corrisponde all’ammissione nell’ORaP vigente (artt. 128–131). Viene rilasciata per determinati impianti e sorgenti radioattive con potenziale di rischio esiguo dopo che è stata svolta una prova di omologazione. Numericamente, le omologazioni riguardano una parte assai piccola (circa 80) delle circa 21 000 licenze attive complessive.

Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 128 capoverso 1 vigente.