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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 82Fedlex · Rapporto esplicativo

implicito per via del potenziale di rischio insito negli impianti/nelle sostanze radioattive soggetti a tale obbligo. Questo disciplinamento si è reso necessario perché, a seguito della revisione, ci sono ora aziende per le quali l’obbligo della licenza insorge unicamente con l’impiego di personale professionalmente esposto a radiazioni e a determinate condizioni. Si tratta di aziende con posti di lavoro esposti a radon o NORM in cui è possibile che il personale accumuli una dose superiore a 1 mSv l’anno ed è quindi considerato professionalmente esposto a radiazioni (la situazione di esposizione passa da esistente a pianificata). Per tali aziende nasce così l’obbligo della licenza.

La lettera c sottopone all’obbligo della licenza attività quali l’allestimento, la manutenzione e la realizzazione misure volte a garantire la qualità su impianti, su apparecchi di misurazione e diagnostici in medicina nucleare nonché su componenti necessari nella diagnostica medica. Ora sono sottoposti all’obbligo della licenza l’allestimento e l’esecuzione di manutenzioni con esame dello stato di camere da ripresa per tomografie a emissione di positroni (PET) e camere da ripresa a raggi gamma o di attivimetri. Gli schermi diagnostici, gli apparecchi di misurazione e diagnostici in medicina nucleare non emettono radiazioni ionizzanti e non ricadono quindi sotto l’articolo 28 LRaP. Sussiste tuttavia il rischio di dosi più elevate per i pazienti e il personale in caso di installazione inadeguata o manutenzione insufficiente. Poiché, in virtù delle pertinenti istruzioni inerenti alla garanzia della qualità, già oggi queste aziende devono attenersi a questi sistemi e in parte dispongono già di una licenza per la manipolazione di sorgenti di taratura, questo adeguamento non genera per esse alcun onere supplementare elevato, bensì legalizza semplicemente la prassi corrente. Per gli stessi motivi sono ora sottoposti all’obbligo della licenza anche le misure atte ad assicurare la qualità su sistemi di ricezione e di riproduzione delle immagini nella medicina umana e veterinaria.

La lettera d assoggetta ora all’obbligo della licenza l'ulteriore uso di oggetti radiologicamente contaminati secondo l’articolo 160 capoverso 2 dell'AP-ORaP. In questo caso, la giustificazione è determinante per il rilascio della licenza. Nel settore degli oggetti radiologicamente contaminati si verificano situazioni in cui è ragionevole e giustificato autorizzare un ulteriore uso di oggetti che rientrano nella categoria «contaminati» invece di smaltirli, procedura che corrisponde alla prassi odierna delle autorità. Il capoverso 2 mira alla protezione di individui della popolazione: concerne attività che riguardano la manipolazione con NORM, che potrebbero portare a immettere nell’ambiente radionuclidi naturali o a mutamenti della precedente concentrazione di radionuclidi (ossia della concentrazione «naturalmente» presente prima di svolgere l’attività) nell’ambiente e in particolare nelle acque, per esempio a seguito del disturbo dell’ambiente naturale. Questo capoverso attua le disposizioni di cui all’articolo 25 paragrafo 3 della BBS dell’Euratom, secondo cui le autorità competenti possono sottoporre un’attività all’obbligo della licenza se si teme che questa attività porti alla presenza di radionuclidi naturali nell’acqua che possono danneggiare la qualità dell’acqua potabile o che si ripercuotano su un’altra via d’esposizione e comportare dunque pericoli per la radioprotezione.

Il capoverso 3 concretizza l’obbligo della licenza per le sorgenti di radiazioni di cui all’articolo 29 lettera c LRaP, finora disciplinate per mezzo dell’omologazione. Si tratta di sorgenti di radiazioni con un potenziale di rischio esiguo omologate in generale oppure, ora, ammesse dopo una prova di omologazione. Da qui il termine «omologazione» (cfr. art. 27 della presente ordinanza). Se per una sorgente di radiazioni è stata rilasciata un’omologazione, in linea di principio non è necessaria un’altra licenza per la manipolazione, ossia per il singolo utilizzatore (cfr. art. 22 cpv. 2 lett. j).

Art. 22 Deroghe dall’obbligo della licenza

Secondo l’articolo 29 lettera b LRaP, il Consiglio federale può derogare talune attività dall’obbligo della licenza se può venire escluso un pericolo dovuto a radiazioni ionizzanti. Le disposizioni menzionate ora con la revisione alle lettere a, b, h e i erano finora disciplinate nell’allegato 2 al «Campo di applicazione» dell’ORaP. Con l’adeguamento del campo d'applicazione non c’è più alcun limite d’attività inferiore in cui una sostanza non rientra più sotto l’ordinanza. Per questo motivo queste disposizioni sono ora disciplinate nelle deroghe dall’obbligo della licenza. La lettera c è nuova e disciplina le deroghe dall’obbligo della licenza della manipolazione di beni di consumo che contengono sostanze radioattive sotto un determinato limite d’attività.

Le deroghe menzionate alle lettere d, e e f corrispondono alle disposizioni dell’ORaP vigente. I rinvii alle disposizioni sul trasporto sono stati aggiornati.