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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 85Fedlex · Rapporto esplicativo
Le sorgenti di radiazioni che vengono autorizzate nella procedura per l’omologazione, sono spesso beni di consumo che trovano un’utilizzazione relativamente larga, ad esempio orologi con illuminazione al gas trizio. Perciò, soprattutto alla prima omologazione, richiedono da parte delle autorità un certo dispendio lavorativo per esaminare le documentazioni relative alle domande; fra l’altro, anche qui deve essere esaminata la giustificazione (cpv. 2).
I capoversi 3 e 4 corrispondono al diritto vigente.
Art. 28 Limite di validità e comunicazione
I capoversi 1 e 2 corrispondono, in linea di massima, alla normativa vigente (art. 126 cpvv. 2 e 4). La comunicazione al competente ispettorato del lavoro è stata stralciata, poiché ciò non corrisponde più all’attuale prassi.
Art. 29 Procedimento in caso di incertezze sulla competenza nella procedura di rila-
scio della licenza
Con l’UFSP e l’IFSN, entrambe le autorità preposte al rilascio delle licenze sono in parte interessate contemporaneamente da una procedura di rilascio della licenza. Perciò, nel caso di incertezze sulla competenza, era stata auspicata da entrambe la possibilità di riunire le procedure (cpv. 1). Nei capoversi 2 e 3, la procedura viene precisata mediante la scelta di un’autorità direttiva che deve accordarsi con l’altra autorità in merito alla procedura.
Art. 30 Banca dati delle licenze
L’UFSP gestisce una banca dati nella quale si amministrano tutte le licenze rilasciate ai sensi dell’ordinanza sulla radioprotezione (cpv. 1). Il capoverso 2 disciplina lo scopo della banca dati, che consiste esclusivamente nel semplificare e velocizzare le pratiche amministrative nella procedura di rilascio della licenza e nell’attività di vigilanza. In un disciplinamento specifico sulla banca dati sono regolamentati nel dettaglio i provvedimenti tecnici e organizzativi, in particolare le possibilità di accesso a tutti i servizi che elaborano dati. Si garantisce così l’elaborazione dei dati a destinazione vincolata. Nella banca dati vengono registrati documenti e informazioni sulle domande di licenza con indicazioni sui dati personali dei titolari delle licenze, sulla categoria di azienda, sulla formazione dei periti e sulle licenze stesse. Nel settore della formazione e del perfezionamento dei periti vi è un nesso con la banca dati della formazione e del perfezionamento disciplinata nell’articolo 16 (cfr. cpv. 3 lett. g). L’inserimento del numero d’identificazione delle imprese (IDI) al capoverso 3 lettera h consente un’identificazione univoca delle persone fisiche e giuridiche richiedenti.
Il capoverso 5 definisce i diritti di accesso.
Il capoverso 6 prescrive la cancellazione dei dati registrati nella banca dati 100 anni dopo che la licenza è diventata caduca o è stata revocata. Si è scelto un periodo di tempo così lungo poiché in futuro questi dati possono essere utili per individuare oggetti radiologicamente contaminati.
Sezione 3: Obblighi del titolare della licenza
In linea di massima, gli obblighi dei titolari delle licenze sono disciplinati di volta in volta nei corrispettivi capitoli e campi tematici. Simili obblighi si trovano quindi nei titoli secondo, terzo e quarto. Inoltre, ulteriori obblighi si trovano nelle ordinanze d’esecuzione riguardanti l’AP-ORaP.
Gli articoli 31-33 riguardano obblighi generali dei titolari delle licenze, motivo per cui vengono menzionati in questo capitolo.
Gli obblighi dei titolari delle licenze riguardano sempre di regola i proprietari delle imprese se (ancora) manca la licenza (cfr. messaggio del 17 febbraio 198811 concernente la legge sulla radioprotezione).
Art. 31 Obblighi di carattere organizzativo
Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 132 capoverso 2 (secondo periodo) vigente. La disposizione è ora scritta in modo più generale e si applica non più soltanto qualora motivi di protezione lo richiedano.
Il capoverso 2 lettere a e b corrisponde all’articolo 132 capoversi 1 e 2 (primo periodo) dell’ORaP vigente.
11 FF 1988 II 159