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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 80Fedlex · Rapporto esplicativo
o stabilire una periodicità diversa.
Affinché le autorità di vigilanza o il DDPS possano verificare lo svolgimento e la qualità del perfezionamento, è prevista la richiesta di informazioni rilevanti sul perfezionamento (forma, contenuto, portata).
Art. 13 Cicli di formazione e di perfezionamento
Questo articolo corrisponde all’articolo 19 dell’ORaP vigente. Quale autorità competente per il coordinamento e l’organizzazione della formazione e del perfezionamento per persone mobilitate è ora designato il DDPS.
Art. 14 Aiuti finanziari
Questo articolo rimane immutato rispetto all’articolo 20 dell’ORaP vigente.
Art. 15 Riconoscimento di cicli di formazione e perfezionamento individuali
Rispetto all’articolo 22 dell’ORaP vigente, nella modifica si stabilisce che, oltre alle formazioni in radioprotezione conseguite all’estero, possono essere riconosciute come equivalenti anche le formazioni in radioprotezione concluse per altri ambiti di attività. Come nel caso delle formazioni estere, anche in questo caso deve essere garantito che la formazione in radioprotezione abbia trasmesso le competenze necessarie.
Se mancano conoscenze in un settore parziale, l’autorità di riconoscimento sancisce che queste debbano essere recuperate. Ad esempio, le persone che hanno concluso la propria formazione in radioprotezione all’estero e non dispongono di nozioni specifiche in materia di legislazione, devono recuperarle.
Art. 16 Banca dati della formazione e del perfezionamento
La disposizione corrisponde ampiamente all’articolo 19a dell’ORaP vigente. Ora vengono memorizzati nella banca dati anche i dati del perfezionamento.
Il capoverso 1 disciplina quali persone possono essere inserite nella banca dati. In particolare si tratta di periti di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera c e persone che assolvono compiti di radioprotezione nei confronti di terzi (come gli specialisti e i tecnici in radioprotezione di cui all’articolo 20). Lo scopo della banca dati è precisato al capoverso 2, come nell’ordinanza vigente. I capoversi 4 e 5 sanciscono le possibilità di accesso alla banca dati. In linea di principio le istituzioni di formazione e le autorità di vigilanza hanno accesso alla banca dati. Le istituzioni che offrono cicli di formazione possono accedere solo ai dati di persone che hanno assolto la formazione o il perfezionamento presso la loro istituzione. Hanno la possibilità di registrare dati sulla frequenza dei corsi. Le autorità di vigilanza hanno accesso ai dati nel loro settore di vigilanza.
Il capoverso 6 stabilisce che ora i dati non sono più cancellati al raggiungimento dell’ottantesimo anno di età della persona, bensì 100 anni dopo l’ultima formazione o il perfezionamento riconosciuti come per le licenze, dato che si tratta di una banca dati comune.
Art. 17 Autorità di riconoscimento
Le autorità di riconoscimento della formazione e del perfezionamento sono stabilite dal DFI, d’intesa con l’IFSN e il DDPS, nell’ordinanza sulla formazione in radioprotezione.
Capitolo 2: Contenuti del disciplinamento
Art. 18 Contenuti del disciplinamento in generale
Questo articolo corrisponde ampiamente all’articolo 21 vigente. Con la modifica vengono delegati al DFI, d’intesa con l’IFSN e il DDPS, anche gli aspetti di cui al capoverso 1, disciplinati nell’ordinanza sulla formazione in radioprotezione.
Conformemente alle raccomandazioni internazionali della Commissione europea in materia di formazione [7], nel presente AP-ORaP si definiscono non solo i contenuti e i temi d’insegnamento, ma anche le competenze da acquisire.
Il capoverso 2 contiene la delega dell’istruzione del personale delle autorità e amministrazioni pubbli-