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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 79Fedlex · Rapporto esplicativo
pianti.
Titolo secondo: Formazione e perfezionamento
Nella revisione dell’ordinanza sulla radioprotezione, gli articoli riguardanti la formazione e il perfezionamento in radioprotezione sono stati armonizzati con le direttive internazionali in vigore (in particolare le BSS dell’Euratom), purché ciò risultasse possibile e utile per il quadro formativo in radioprotezione in Svizzera.
Una delle più importanti novità è l’introduzione di un perfezionamento periodico e obbligatorio, il quale deve assicurare che le competenze apprese nella radioprotezione vengano periodicamente ripetute e aggiornate in base ai nuovi sviluppi nella radioprotezione. Questa novità è in linea con i requisiti di cui al capitolo 4 delle BSS dell’Euratom.
In deroga alle BSS dell’Euratom, nell’ordinanza sulla radioprotezione si rinuncia a esigere la nomina di un esperto in radioprotezione (Radiation Protection Expert RPE).
In Svizzera, nei settori dell’industria, dell’insegnamento e della ricerca i compiti del RPE sono svolti dai periti. Negli ambiti medici, in particolare in radiologia, radio-oncologia e medicina nucleare, il perito viene assistito in via supplementare da un fisico medico, il quale assolve così la funzione di un RPE. L’autorità di vigilanza assiste inoltre i periti per mezzo della sua attività di vigilanza.
Al momento attuale, sarebbe difficile introdurre il RPE nel sistema formativo svizzero considerato l’onere richiesto dall’inserimento di questa formazione universitaria in tale sistema. Al contempo, la necessità di RPE in un Paese piccolo come la Svizzera è ridotta.
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 9 Persone che devono essere formate, perfezionate o istruite
Questo articolo descrive i gruppi di persone che devono essere formati e perfezionati in funzione dei loro obblighi e responsabilità nella prospettiva di avere a che fare con radiazioni ionizzanti. Al contempo, viene sancito l’obbligo di formare, perfezionare e istruire le persone coinvolte in caso di evento o rischio dovuti a un livello elevato di radioattività. In deroga al corrispondente articolo 10 dell’ORaP vigente, vengono definiti più gruppi di persone, per i quali sono stabiliti requisiti diversi in termini di formazione e perfezionamento. Ciò va nel senso di una precisazione dell’ORaP vigente, che non stabilisce gli esatti requisiti in materia di formazione, perfezionamento e istruzione di queste persone. Gli obiettivi della formazione sono ora fissati nell’ordinanza sulla formazione in radioprotezione.
Art. 10 Responsabilità in materia di formazione, perfezionamento e istruzione
Questo articolo definisce le responsabilità per la formazione e il perfezionamento o l’istruzione delle persone. Secondo la categoria professionale, tale responsabilità compete al titolare della licenza, alle rispettive autorità, all'organizzazione o all'azienda. Queste si assicurano di avere a disposizione un numero sufficiente di persone formate e aggiornate in radioprotezione corrispondente alle loro dimensioni e alla loro struttura. Gli organismi responsabili hanno l’obbligo di organizzare e documentare i cicli di perfezionamento.
Art. 11 Formazione
Questo articolo disciplina i requisiti della formazione dei gruppi di persone definiti nell’articolo 9. La formazione in radioprotezione per le professioni mediche deve essere integrata nel limite del possibile nel sistema formativo esistente. Quando non è possibile, deve essere assolta una formazione riconosciuta in radioprotezione con esame finale.
Art. 12 Perfezionamento
Per le formazioni che necessitano di un riconoscimento è ora richiesto un perfezionamento obbligatorio periodico, con il quale deve essere garantito che le competenze acquisite in radioprotezione vengano aggiornate periodicamente. L’introduzione di un obbligo di perfezionamento considera i requisiti fissati nelle BSS dell’Euratom (capitolo 4). D’intesa con l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), il DFI può esigere, in considerazione del potenziale di rischio, il riconoscimento di un perfezionamento