Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/158: Disposizione costituzionale su un sistema d'incentivazione nel settore del clima e dell'energia · 43 pagine

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Disposizione costituzionale su un sistema dincentivazione nel settore del clima e dellenergia

esempio, non fosse introdotta la tassa sul clima riscossa sui carburanti, il relativo effetto dovrebbe essere conseguito tramite l’introduzione o il rafforzamento di altre misure. Occorre in proposito osservare che gli incentivi di prezzo, come le tasse sul clima e sull’energia elettrica, sono solitamente gestibili con maggiore flessibilità e risultano più efficienti rispetto alle disposizioni regolamentari o alle misure di promozione. In presen- za di effetti esterni negativi, in particolare, le tasse d’incentivazione rappresentano uno strumento adeguato di politica economica (cfr. n. 2.2 e 5.1). Il cambiamento dei prezzi relativi a seguito delle tasse sul clima e sull’energia elettrica consente alla popolazione e alle aziende di modificare il loro comportamento proprio ove ciò è possibile ai costi più bassi. Le possibilità attuative, come ad esempio la combinazione 4, che puntano prin- cipalmente sulle tasse d’incentivazione, sono solitamente più efficienti di quelle in cui il raggiungimento degli obiettivi si basa in prima linea sulle misure complementari come ad esempio le prescrizioni. L’efficienza di tutte le misure – siano esse tasse d’incentiva- zione, misure di promozione o altre misure supplementari – dipende comunque sempre anche dall’impostazione concreta.

4.2.2 Impostazione aperta della tassa sull’energia elettrica

Con riferimento all’impostazione della tassa sull’energia elettrica, la proposta costi- tuzionale è aperta. Per le combinazioni dell’attuazione esemplificativa per il periodo 2021−2030 si è supposta una tassa uniforme sull’energia elettrica. Con essa, l’obiettivo di consumo di energia elettrica potrebbe essere raggiunto in modo semplice ed efficien- te.

Per la produzione di energia elettrica si generano in parte costi che non ricadono sul produttore di energia elettrica, bensì sulla popolazione o sul contesto limitrofo. Una tassa sull’energia elettrica differenziata per tipo di produzione avrebbe il pregio di riusci- re a considerare almeno in parte nella determinazione dell’imposta questi costi esterni alla produzione di energia elettrica, non internalizzati da altre misure. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sarebbe avvantaggiata da un’aliquota bassa, mentre l’energia elettrica dalle centrali nucleari o dalle fonti fossili sarebbe soggetta a una tas- sazione superiore. Nella discussione pubblica, la differenziazione della tassa sull’energia elettrica è attualmente collegata alla speranza di promuovere con essa la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel Paese. Tuttavia, ciò è poco probabile, stando alle condizioni attuali dei mercati dell’energia elettrica. Una differenziazione delle tasse per tipo di produzione di energia elettrica può essere concordata solo a condizioni restrittive nell’ambito del diritto commerciale internazionale (OMC, Accordo di libero scambio tra la Svizzera e l’UE nonché Stati terzi), che contiene tra i principi di base l’obbligo oriz- zontale (trattamento della nazione più favorita) e verticale di non discriminazione (trat- tamento nazionale). La differenziazione dei prodotti dello stesso genere in base a criteri che si riferiscono ai metodi di produzione è una violazione del GATT (divieto di adottare criteri non relativi ai prodotti, i cosiddetti npr-PPM [«non-product-related process and production methods»]). Una tale misura potrebbe essere eventualmente giustificata da una norma derogatoria di cui all’articolo XX del GATT. Essa non dovrebbe però causare una discriminazione ingiustificata o una restrizione dissimulata del commercio interna- zionale. Le opinioni in merito alla conformità della norma derogatoria XX dell’Accordo bilaterale di libero scambio tra Svizzera e UE sono divergenti, ma secondo il World Trade Institute una differenziazione tra elettricità verde e grigia dovrebbe essere possibile (Wor- ld Trade Institute et al 2014b).

Le implicazioni della Carta sull’energia elettrica e di un eventuale accordo sull’elettricità con l’UE in merito all’ammissibilità di una differenziazione sono tuttora da verificare nei dettagli.