Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/158: Disposizione costituzionale su un sistema d'incentivazione nel settore del clima e dell'energia · 43 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo

Disposizione costituzionale su un sistema dincentivazione nel settore del clima e dellenergia

li. Come illustrato al numero 4.2.2, anche con una tassa differenziata sull’energia, con un minore onere sulla produzione di elettricità da energie rinnovabili rispetto a quelle non rinnovabili, non sarebbe possibile sostenere, perlomeno non in misura sufficiente, la produzione di elettricità rinnovabile in Svizzera.

Per aumentare la produzione di elettricità da nuove energie rinnovabili sul territorio nazionale, restano quindi necessarie le misure promozionali precedentemente finanziate con il supplemento di rete, come ad esempio la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica (RIC). Tuttavia esse scadono nel 2030, dopodiché non sarà più possibile assumere nuovi impegni. Entro una durata massima di 15 anni, nel 2045 saranno estinti tutti gli impegni di pagamento derivanti dalla tassa sull’energia elettrica.

4.2.4 Imprese con un elevato consumo energetico ed elevate emissioni di gas

serra

Nella maggior parte dei settori, le tasse sul clima e sull’energia elettrica genereranno difficilmente aumenti di costi tali da implicare cambiamenti strutturali. Una volta che il sistema di incentivazione è completamente attuato, i proventi dalle tasse sul clima e sull’energia elettrica saranno completamente ridistribuiti alle imprese e ai nuclei do- mestici privati. A seconda delle imprese e dei settori potrebbe addirittura risultare uno sgravio dell’onere fiscale. Lo sgravio delle tasse si impone tuttavia per quelle imprese che sarebbero eccessivamente gravate dalla riscossione delle tasse. Si tratta di imprese con un’elevata emissione di gas serra o con un elevato consumo energetico, la cui com- petitività internazionale risulterebbe notevolmente compromessa dalle tasse. Adeguate misure di sostegno impediscono il trasferimento delle imprese all’estero. Le misure di so- stegno dovrebbero in ogni caso essere concordate opportunamente e nel rispetto degli impegni internazionali della Svizzera.

Le agevolazioni per le tasse sull’energia per le imprese che hanno una produzione con un elevato consumo energetico e che generano gas serra sono comuni a livello interna- zionale (IEEP 2013, pag. 13 seg.). Ad esempio, nelle linee guida dell’UE sugli aiuti statali per la tutela dell’ambiente e l’energia 2014–2020 sono previsti criteri secondo cui gli Stati membri dell’UE possono sgravare dalle tasse per la promozione delle energie rin- novabili le aziende che fanno un uso intenso di energia e sono particolarmente esposte alla concorrenza internazionale.

Anche in Svizzera sono attualmente concesse facilitazioni o eccezioni sia per il supple- mento di rete, conformemente alla legge sull’energia (art. 15bbisLEne) sia per la tassa sul CO sui combustibili secondo la legge sul CO (art. 17, 25 e 31 cpv. 1 lett. b). Questi

22

regimi vigenti sono considerati per l’elaborazione delle agevolazioni previste per la tassa sul clima e sull’energia elettrica. Per la tassa sul CO sui combustibili vige attualmen-

2

te il seguente regime: le imprese con elevate emissioni di gas serra operanti in settori economici in cui vige una tassazione elevata rispetto alla loro creazione di valore, tale da svantaggiarle nella concorrenza internazionale, possono chiedere l’esenzione dalla tassa sul CO . Come contropartita per tale esenzione, le imprese devono impegnarsi

2

nei confronti della Confederazione a ridurre le loro emissioni di gas serra (impegno di riduzione). Conformemente alla legislazione vigente, sono esentate dalla tassa sul CO

2 anche le grandi aziende con elevate emissioni di gas serra che partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) e le centrali termiche a combustibili fossili con obbligo di compensazione. Nel settore dell’energia elettrica, le imprese ricevono attual- mente sgravi dai supplementi di rete a seconda della loro intensità dell’energia elettrica, in altre parole in base alla percentuale dei costi dell’energia elettrica sulla creazione di valore lordo. L’esenzione è parziale da una soglia del 5 per cento e totale da una soglia