Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 76 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 35Fedlex · Rapporto esplicativo

all’impresa di offrire anche ai viaggiatori che perdono un’altra coincidenza il viaggio di ritorno gratuito o la continuazione del viaggio lungo un altro percorso senza spese supplementari. La modifica prevede che, nel caso di ritardi superiori a 60 minuti, le imprese di trasporto concessionarie debbano offrire al passeggero la possibilità di scegliere tra tornare al punto di partenza o continuare il viaggio lungo un altro percorso senza spese supplementari, indipendentemente dal fatto che abbia o no perso una coincidenza. Un ritardo maggiore può infatti rendere inutile la continuazione del viaggio secondo il programma di viaggio originario.

In caso di ritardo superiore a 60 minuti o di perdita della coincidenza, l’impresa concessionaria dovrà prestare assistenza ai viaggiatori in funzione dei bisogni. Il Consiglio federale stabilisce i dettagli dell’assistenza e può escludere dal campo di applicazione di questa prescrizione il trasporto urbano, suburbano e regionale, una possibilità di cui si avvarrà inizialmente.

In futuro le imprese concessionarie saranno inoltre tenute a risarcire, su richiesta, i viaggiatori in caso di ritardo superiore a 60 minuti, a condizione che il prezzo del biglietto non sia già stato rimborsato. Spetta al Consiglio federale stabilire l’importo del risarcimento. Secondo il progetto per la consultazione, che sottolinea il carattere peculiare del trasporto ferroviario viaggiatori regionale e locale, il trasporto regionale e locale dev’essere esentato dall’obbligo di risarcimento dovuto a ritardo. Le deroghe all’obbligo di risarcimento si basano su vari criteri: mancanza di personale di accompagnamento, carico di lavoro eccezionale dell’impresa, entità dell’importo e possibilità di non rimborsare i piccoli importi. La deroga è possibile anche per titolari di abbonamenti, che sono numerosi proprio nel trasporto regionale e locale, a causa della complessità delle procedure di rimborso.

Il Consiglio federale verificherà a posteriori l’opportunità di esentare il trasporto regionale e locale dall’obbligo di risarcimento sulla base delle esperienze maturate dalle imprese che vi soggiacciono.

Alcune imprese applicano su base volontaria un sistema di buoni e risarciscono tutti i viaggiatori di un treno indipendentemente dai chilometri percorsi e dal prezzo del biglietto, distinguendo unicamente tra prima e seconda classe. Con il nuovo disciplinamento i viaggiatori interessati potranno chiedere un risarcimento in base al prezzo del biglietto. A seconda dell’importo, il risarcimento potrà essere molto superiore a quello previsto dall’attuale sistema.

Le norme vigenti in materia di ritardi, coincidenze perse e soppressione di treni si applicano solo alle imprese di trasporto concessionarie, quindi non al trasporto internazionale effettuato con autobus. Il Consiglio federale stabilisce nel dettaglio i diritti dei viaggiatori in caso di cancellazione o ritardo nel trasporto internazionale mediante autobus nella pertinente ordinanza (cfr. n. 1.3.5.4).

Biciclette

Attualmente il trasporto di biciclette non è disciplinato né dall’articolo 23 (bagaglio a mano) né dalla sezione 5 (trasporto di bagagli) della LTV. Il nuovo articolo mira a incoraggiare le imprese che rientrano nel campo d’applicazione della LTV a creare i presupposti per consentire il trasporto di biciclette.