Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 76 pagine
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Il trasporto internazionale di viaggiatori con autobus soggetto ad autorizzazione (trasporto internazionale di persone con autobus) è retto dalla LTV, anche se varie prescrizioni sui diritti dei viaggiatori si applicano esclusivamente al traffico concessionario. In Svizzera vi sono poche prescrizioni che disciplinano i diritti dei viaggiatori nel trasporto internazionale con autobus. Sono quindi necessari interventi nell’interesse dei viaggiatori e tenuto conto del carattere internazionale dell’offerta di trasporto.
Per i privati, la LDis prevede unicamente il divieto di discriminazione ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 Cost., mentre impone agli enti pubblici e alle imprese concessionarie l’obbligo di fornire le prestazioni in modo conforme alle esigenze dei disabili. Poiché il trasporto internazionale di persone con autobus è soggetto ad autorizzazione – e non a concessione – le disposizioni della LDis applicabili ai trasporti pubblici non trovano applicazione, ad eccezione dell’articolo 8 capoverso 2 Cost. L’adeguamento del diritto svizzero alle prescrizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011 permette di definire diritti minimi per le persone a mobilità limitata o con disabilità nei trasporti internazionali effettuati con autobus.
1.3.5.2 La normativa proposta
Campo d’applicazione
Le modifiche proposte concernono la LTV e si estendono a tutti i modi di trasporto. Le disposizioni applicabili esclusivamente alle imprese ferroviarie sono formulate in modo da specificare questa limitazione. In linea di massima, le nuove disposizioni valgono per tutti i tipi di trasporto: internazionale, nazionale, regionale e locale. Laddove sono auspicabili eccezioni, il progetto prevede una delega della competenza al Consiglio federale.
Responsabilità delle imprese ferroviarie nei confronti dei viaggiatori e dei loro bagagli: pagamento anticipato
La responsabilità delle imprese in caso di incidente è disciplinata dall’articolo 51 LTV, che per le ITF rinvia alla Lferr mentre per i veicoli stradali alla LCStr. In caso di ferimento o decesso di un passeggero le ITF saranno tenute a versare un anticipo per coprire le necessità economiche immediate. In caso di decesso occorrerà innanzitutto identificare la persona fisica che ha diritto al risarcimento. In seguito, l’impresa dovrà effettuare il pagamento anticipato entro quindici giorni. L’anticipo non costituisce riconoscimento di responsabilità; se ne può chiedere la restituzione se il danno è dovuto a negligenza o errore del passeggero o se il beneficiario non avrebbe avuto diritto al risarcimento. Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza l’importo minimo del pagamento anticipato che l’ITF deve versare.
Ritardi, coincidenze perse, soppressioni di treni e cancellazioni
Attualmente l’impresa concessionaria risponde del danno unicamente quando, a causa dell’inosservanza dell’orario, il viaggiatore perde l’ultima coincidenza prevista dall’orario. Con la modifica proposta il Consiglio federale potrà imporre