Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 76 pagine
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ripartizione per i costi fissi (ad es. sistemi IT centrali) in quanto ciò comporta sempre un certo potenziale di conflitto.
Poiché si tratta di infrastruttura, secondo la LFIF i costi scoperti possono essere finanziati attraverso prelievi dal FIF. All’atto pratico ciò corrisponde all’attuale disciplinamento secondo cui i compiti di sistema sono trasferiti alle FFS e alla FR attraverso la conclusione di convenzioni (CP). Per motivi di trasparenza va preferito un finanziamento separato, da un lato perché i compiti di sistema non devono per forza essere collegati all’attività principale dei GI, dall’altro perché in certi casi possono entrare in linea di conto anche attori terzi con i quali non è stata conclusa una CP ai sensi dell’articolo 51 Lferr. La disposizione sul finanziamento diverge quindi da quella contenuta nella LTV in quanto si tratta di gestioni di sistema nel settore infrastrutturale.
Affinché la gestione di sistema funzioni occorre da un lato un disciplinamento chiaro e in forma scritta dei compiti e del ruolo degli attori coinvolti, dall’altro una base normativa che obblighi le imprese interessate a collaborare. In contropartita le imprese hanno il diritto di partecipare e di essere consultate. Questo rafforza i diritti di partecipazione delle ITF e permette di prendere in considerazione una delle esigenze fondamentali del progetto per la consultazione, disciplinate al capoverso 5. Come per l’accesso alla rete, anche qui deve valere il principio del trattamento non discriminatorio di tutti gli attori coinvolti (cpv. 6).
Art. 37a Diritto di partecipazione
L’articolo proposto permette di stabilire nella legge che le ITF e i raccordati hanno un diritto di informazione e di partecipazione. Affinché tale diritto possa essere esercitato, i GI sono obbligati secondo l’articolo 9q capoverso 2 a rendere pubblici i loro piani di investimento e a concedere alle ITF e ai raccordati il diritto di partecipazione. La legislazione prevede ulteriori disposizioni sulla partecipazione agli articoli 9q capoverso 2 e 48d Lferr42 e all’articolo 13 LTV. Il capoverso 1 disciplina la partecipazione alla pianificazione, il capoverso 2 a tutti gli altri casi, segnatamente anche l’allestimento dell’orario per il trasporto di merci.
Art. 40 cpv. 1 lett. d
Come risulta dall’articolo 35a, l’UFT sarà competente anche per le controversie inerenti le piattaforme di interscambio.
Sezione 12a: Commissione del trasporto ferroviario
Il Consiglio federale intende ribattezzare la Commissione d’arbitrato in materia ferroviaria con la denominazione «RailCom» sulla falsariga di altre autorità di regolazione (ComCom, ElCom ecc.). La nuova denominazione è adottata nel titolo della sezione e in tutto l’atto normativo.
Art. 40a Organizzazione
42 RU 2015 661; non ancora in vigore; entrerà in vigore il 1.1.2016 con il numero RS 742.140