Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 76 pagine

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L’articolo viene adeguato alle maggiori esigenze e ai compiti supplementari della RailCom. Dal punto di vista materiale le disposizioni restano sostanzialmente identiche a quelle vigenti e viene mantenuto l’aspetto importante dell’indipendenza della commissione. Il capoverso 1 prevede chiare prescrizioni sui membri della commissione e il capoverso 2 stabilisce la loro indipendenza anche dal Consiglio federale. Altre particolarità, come la composizione richiesta per la decisione, l’istruzione e la rappresentanza sono stabilite nel regolamento interno.

Art. 40abisSegreteria tecnica

Come finora, i membri della segreteria tecnica sono assunti dal presidente.

Art. 40aterCompiti

Questo articolo fondamentale disciplina i compiti della RailCom in materia di accesso alla rete e distingue tra competenze di autorità di conciliazione (cpv. 1), compiti di sorveglianza (cpv. 2) e altre attività (cpv. 3).

Le competenze «tradizionali» comprendono le controversie legate alla garanzia dell’accesso alla rete, all’OARF e al calcolo del canone per l’utilizzazione dell’infrastruttura (cpv. 1 lett. a-c). A seguito della revisione totale della LTM la commissione sarà competente anche per gli impianti per il trasbordo delle merci (lett. d).

Alla commissione saranno attribuite nuove competenze decisionali in relazione ai compiti di gestione di sistema (lett. e) e alla violazione dei diritti di partecipazione (lett. f).

Per quanto concerne la gestione di sistema (art. 37) occorre operare una distinzione: spetta in primo luogo all’UFT, in veste di committente, vigilare affinché i gestori di sistema incaricati svolgano i propri compiti in modo corretto, puntuale e conformemente all’incarico ricevuto. La RailCom interviene quando tra il gestore di sistema e le imprese interessate sorge una controversia. Questo compito – logico per l’autorità di regolazione – rafforza la posizione della commissione. Ciò permette di evitare efficacemente eventuali discriminazioni o abusi che possono sorgere quando uno o più compiti di sistema sono affidati a un’unica impresa incaricata.

Il progetto prevede che la RailCom non ha la facoltà di decidere sui contenuti del diritto di partecipazione (art. 37a). È però competente se tale diritto non viene concesso regolarmente o non viene affatto concesso, ossia quando determinati portatori di interesse non vengono consultati (cfr. n. 1.3.4.2.2). Nella misura in cui l’UFT, in qualità di committente, non influenza o non può influenzare le imprese incaricate nell’ambito della gestione dei contratti (cfr. n. 1.3.4.2.2), le ITF possono rivolgersi alla RailCom se ritengono di aver subito una discriminazione. La commissione non è competente per le decisioni che l’UFT adotta nell’ambito della pianificazione secondo l’articolo 48d43 Lferr. Queste decisioni non possono essere impugnate poiché servono a preparare le decisioni del Consiglio federale e del Parlamento.

43 RU 2015 661; non ancora in vigore; entrerà in vigore il 1.1.2016 con il numero RS 742.140