Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 76 pagine

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Art. 52 Misure per raggiungere gli obiettivi, riduzione dell’indennità

A giustificare una riduzione dell’indennità non è solo la gestione economicamente non razionale, ma anche il mancato raggiungimento degli obiettivi o la mancata fornitura delle prestazioni ordinate. Poiché figura già nell’articolo 22 capoverso 4 dell’ordinanza del 4 novembre 200946 sulle concessioni e sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria, la disposizione corrispondente va inserita, vista la sua importanza, anche nella legge pertinente ossia nella Lferr.

Non si tratta invece di riduzione dell’indennità nei casi in cui l’UFT ritenga che i costi che figurano nel conto di previsione siano superiori al necessario. Se l’Ufficio e l’impresa ferroviaria non riescono ad accordarsi sulla conclusione di una convenzione relativa all’indennità, la decisione spetta al DATEC sulla base dell’articolo 51a capoverso 1 Lferr.

Art. 67, secondo periodo

In futuro i GI avranno la possibilità di costituire più riserve speciali per il settore dell’infrastruttura. Ciò conferisce una maggiore sicurezza di pianificazione in quanto si potrà attingere alle riserve speciali solo nei limiti della rispettiva destinazione vincolata. Ad esempio, non sarà possibile utilizzare una riserva volta a garantire le prestazioni della cassa pensioni dei collaboratori del settore infrastruttura se per un qualsiasi motivo tale settore registra una grossa perdita. Questo però può comportare, accanto alla riserva vincolata, un riporto delle perdite del settore infrastruttura.

Se lo scopo della riserva è adempiuto, la riserva speciale può essere sciolta per l’importo necessario. Se ad esempio la cassa pensioni ha spese straordinarie per un importo corrispondente a quello della riserva speciale, questa può essere sciolta anche se in corso d’esercizio non si è registrata una perdita.

Art. 80a Accertamento dell’idoneità

L’articolo corrisponde alla regolamentazione contenuta nell’articolo 15d capoverso 3 LCStr.

L’articolo tratta segnatamente della dipendenza dall’alcol e da stupefacenti come pure dei disturbi psichici che possono causare ’un’incapacità a prestare servizio. Menziona inoltre in generale le comunicazioni dei medici su malattie che potrebbero precludere lo svolgimento di un’attività rilevante per la sicurezza.

Queste fattispecie presuppongono un sospetto iniziale di insufficiente idoneità a prestare servizio e portano a disporre un esame della stessa’. Di norma, la licenza viene ritirata in via precauzionale fintanto che gli accertamenti non sono stati effettuati.

Nella trasmissione dei dati va rispettato il principio di proporzionalità: se possibile, i dati medici e sanitari dovrebbero essere comunicati solo a un servizio medico. All’UFT e al datore di lavoro vanno trasmesse solo le informazioni di cui hanno

46 RS 742.120