Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 76 pagine

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di decisione. Se non vi è una decisione ma l’operatore ritiene di aver subito una discriminazione che rientra nella sfera di competenza della RailCom, può promuovere un’azione dinanzi alla commissione. Se il ricorso è la regola, l’azione è l’eccezione.

La RailCom interviene d’ufficio oppure sulla base di un ricorso o di un’azione. Il capoverso 4 disciplina l’avvio formale della procedura.

Art. 40asexiesSanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative si distinguono da quelle penali per vari aspetti. Innanzitutto il destinatario è l’impresa e non una persona, in secondo luogo non occorre che vi sia intenzionalità. Le sanzioni sono pronunciate contro comportamenti che hanno violato il diritto amministrativo. Se la violazione continua anche dopo che la prima sanzione è stata disposta, possono essere pronunciate nuove sanzioni amministrative.

Art. 40aseptiesFinanziamento

La RailCom sarà finanziata principalmente dalla Confederazione, come finora la CAF. Anche se avrà nuovi compiti, è probabile che non dovrà espletare un numero elevato di procedure. Non entra quindi in linea di conto un finanziamento basato esclusivamente sugli emolumenti (cfr. n. 1.3.4.2.3, 1.3.4.3). Tuttavia, nella misura in cui deve occuparsi di procedure di ricorso o di azioni la RailCom deve poter riscuotere emolumenti (cpv. 1); si tratta di una prescrizione usuale per le attività amministrative e giudiziarie. Gli emolumenti devono rispecchiare il tempo impiegato e soddisfare il principio di equivalenza e di copertura dei costi (cpv. 2). Secondo il capoverso 3 il Consiglio federale disciplina i dettagli. Questa delega ha dato buone prove in molti ambiti della legislazione svizzera, ad esempio nell’ordinanza del 25 novembre 199845 sugli emolumenti dell’UFT (OseUFT).

Art. 40aoctiesTutela giurisdizionale

Nel suo ambito di competenza la RailCom è l’autorità di prima istanza. Contro le sue decisioni sarà possibile – come già per la CAF – inoltrare ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cpv. 1).

In linea di massima i ricorsi hanno effetto sospensivo salvo disposizione contraria (art. 55 cpv. 1 e 5 PA). Nell’assegnazione delle tracce l’effetto sospensivo rischierebbe di bloccare l’utilizzazione della traccia oggetto di conflitto. Poiché il procedimento fino al passaggio in giudicato della decisione richiede molto tempo, secondo l’articolo 9s capoverso 2 il ricorso non deve avere effetto sospensivo. L’impresa alla quale viene assegnata la traccia deve poterla utilizzare. Se in via eccezionale la situazione lo giustifica, l’autorità di ricorso può conferire l’effetto sospensivo su richiesta o d’ufficio (cfr. commenti sull’art. 9s cpv. 2).

Anche la RailCom deve poter impugnare le decisioni del Tribunale amministrativo federale dinanzi al Tribunale federale (cpv. 2) e non deve farlo attraverso il DATEC, al quale è aggregata amministrativamente. Anche questo è espressione dell’indipendenza della RailCom, politicamente voluta e indispensabile per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

45 RS 742.102