Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 76 pagine
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merciali o la creazione di un collegamento supplementare tra quartieri di una città o di una località.
Art. 36 Assunzione di compiti preminenti senza mandato dell’UFT
Il diritto vigente prevede già una disposizione per l’assunzione di compiti preminenti. In vista del disciplinamento più dettagliato della gestione di sistema, la disposizione viene mantenuta ma la rubrica dell’articolo viene adeguata. Nei contenuti, la disposizione tratta dei compiti preminenti che vengono assunti senza incarico dell’UFT.
Art. 37 Assunzione di compiti preminenti su incarico dell’UFT
Si tratta di un nuovo articolo la cui rubrica rinvia ai compiti che presuppongono un incarico dell’UFT. La messa a concorso degli incarichi non è prevista, ma possibile (cfr. n. 1.3.2.2.2).
La disposizione sull’assunzione di compiti di gestione di sistema (cfr. n. 1.3.2) viene inserita praticamente con lo stesso tenore nella Lferr e nella LTV (cfr. anche commenti sugli articoli 18a e 28 LTV). A seguito delle ultime revisioni, la Lferr è diventata sempre più una legge che disciplina l’infrastruttura ferroviaria, ed è per questo che disciplina in primo luogo le gestioni di sistema che concernono l’infrastruttura. Si tratta soprattutto di compiti di natura tecnica, analoghi ad esempio a quelli disciplinati nella CP conclusa tra la Confederazione e le FFS. Vi rientrano ad esempio la corrente di trazione, il sistema di controllo della marcia dei treni ETCS o il sistema GSM-R. Parallelamente vi sono compiti di gestione di sistema che concernono nella stessa misura trasporti e infrastruttura e che vengono gestiti sotto il profilo tecnico dal comparto infrastruttura (ad es. pubblicazione degli orari).
Il capoverso 1 descrive i presupposti in base ai quali l’UFT può delegare ai GI o a terzi compiti preminenti volti a migliorare l’efficienza e l’interoperabilità oppure ad aumentare i benefici per la clientela. Nel primo obiettivo rientrano in particolare i compiti di sistema che riguardano l’assistenza ai viaggiatori e la gestione di eventi nell’ambito della protezione della popolazione. Spesso questi compiti sono affidati ai GI, ma potrebbero anche essere affidati a terzi (ad es. settore delle telecomunicazioni).
L’affidamento di un incarico di gestione di sistema e dei relativi compiti presuppongono condizioni chiaramente definite (contratto di gestione di sistema). Il capoverso 2 descrive il contenuto minimo del contratto, dove assumono particolare rilievo le questioni legate al diritto d’autore e al diritto della protezione dei dati, soprattutto in relazione ai sistemi informatici.
Il contratto è pubblicato dall’UFT (cpv. 3) soprattutto per motivi di trasparenza e per permettere agli interessati di esercitare i propri diritti. Indirettamente, la pubblicazione serve anche a rafforzare la partecipazione (cfr. n. 1.3.3).
Il capoverso 4 disciplina il finanziamento. I gestori di sistema incaricati devono poter fatturare parzialmente le loro prestazioni ai beneficiari, in particolare le attività molto specifiche fornite a una determinata impresa. Ne è un esempio la raccolta di dati per le imprese che non possono fornire i propri dati su un’interfaccia. L’imputazione dei costi totali non è opportuna in quanto questi sono coperti dalle indennità per la gestione di sistema. Pertanto non occorre trovare una chiave di