Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 76 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 65Fedlex · Rapporto esplicativo
2.5 Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere
Art. 2 cpv. 3
Il termine «impresa ferroviaria» è definito dall’articolo 2 Lferr entrato in vigore il 1° luglio 2013. Il rinvio alla Lferr è stato adeguato.
2.6 Legge sugli impianti a fune
Art. 3 cpv. 2bis
Se su proposta del Cantone l’UFT decide in merito alla costruzione di un impianto a fune o di un impianto accessorio che necessitano di un’autorizzazione cantonale, la procedura è retta dal diritto federale. Dal profilo materiale trovano applicazione, oltre all’ordinanza del 21 dicembre 200648 sugli impianti a fune (OIFT), la pertinente normativa cantonale e intercantonale. Gli impianti accessori che, se costruiti simultaneamente all’impianto a fune, possono essere autorizzati dall’UFT su proposta dell’autorità competente, comprendono in particolare i parcheggi, gli impianti d’innevamento e le relative condotte, le piste e i relativi ampliamenti nonché i ristoranti in edifici non collegati all’impianto a fune.
Art. 16 Diritto applicabile
L’attuale articolo 16 è completato da un nuovo capoverso (cvp. 2) in virtù del quale il 50 per cento dei costi complessivi computabili sostenuti a titolo di investimento dalle imprese di imprese a fune con funzione di collegamento (che beneficiano di indennità dalla Confederazione) sono considerati costi infrastrutturali e sono finanziati tramite prelievi dal FIF. I prelievi dal FIF vengono versati a titolo di contributi a fondo perso. Questo garantisce la parità di trattamento tra gli impianti a fune e le ferrovie di montagna come quelle a cremagliera. Venendo meno il carico finanziario per gli ammortamenti, il traffico regionale viaggiatori ne risulterà sgravato, come è il caso per le ferrovie a cremagliera grazie al finanziamento degli ammortamenti infrastrutturali con mezzi del FIF. Il finanziamento del restante 50 per cento è garantito nel limite del possibile dai mezzi propri dell’impresa di trasporto, da contributi del Cantone, dei Comuni o da terzi o da fonti di finanziamento esterne. Resta aperta la possibilità per la Confederazione di concedere una fideiussione solidale, come per i veicoli delle ferrovie a cremagliera.
Art. 17a Ritiro
Le condizioni per il ritiro dell’autorizzazione saranno sancite anche nella LIFT e corrispondono alla regolamentazione che figura all’articolo 18y Lferr.
Art. 18a lett. b
Per effetto del nuovo finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria, gli articoli 49-57 Lferr non si applicheranno più per analogia al finanziamento dell’infrastruttura degli impianti a fune. Pertanto, la lettera b dell’articolo 18a è abrogata e sostituita da una nuova disposizione all’articolo 16.