Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 76 pagine

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Art. 9 cpv. 3

Il capoverso precisa che la concessione può essere ritirata se l’impresa non soddisfa più le condizioni di rilascio.

Art. 13 cpv. 3, secondo periodo

La legge stabilisce che le ITF devono essere consultate nell’ambito della procedura di allestimento dell’orario.

Art. 15a Obbligo d’informazione

La disposizione introduce un obbligo fondamentale di informazione per le imprese. Determinati aspetti sono già disciplinati in varie ordinanze, ad esempio l’obbligo di annunciare al pubblico le interruzioni dell’esercizio impreviste sancito dall’articolo 12 capoverso 3 dell’ordinanza del 4 novembre 200950 sugli orari (OOra) e l’obbligo di informare i viaggiatori su irregolarità del servizio di cui all’articolo 80 capoverso 2 Oferr. Le disposizioni in vigore si limitano tuttavia all’obbligo di informare in situazione straordinarie. Il progetto in consultazione prevede però che le imprese informino i viaggiatori anche prima (art. 8 par. 1 regolamento (CE) n. 1371/2007) e durante (art. 8 par. 2 regolamento (CE) n. 1371/2007) il viaggio. Inoltre, devono comunicare ai viaggiatori eventuali ritardi (art. 18 par. 1 regolamento (CE) n. 1371/2007) e informarli in merito ai loro diritti (art. 29 par. 1 regolamento (CE) n. 1371/2007 e art. 25 del regolamento (UE) n. 181/2011). Il nuovo articolo raggruppa questi obblighi di informazione e comunicazione. Le modalità saranno stabilite nelle disposizioni d’esecuzione basate sul regolamento (CE) n. 1371/2007 e in particolare sul suo allegato II (Informazioni minime che le imprese ferroviarie devono fornire).

Art. 18 cpv. 1 lett. c

La maggior parte delle imprese prevede già una procedura per il trattamento dei reclami, anche se quest’aspetto non viene comunicato al pubblico. L’inserimento nella legge dell’obbligo di istituire una procedura di questo tipo indurrà tutte le imprese di trasporto a migliorare il trattamento dei reclami e permetterà un allineamento con i diritti dei viaggiatori sanciti dal diritto UE. Il nuovo obbligo comporterà solo costi contenuti per le imprese. Le disposizioni d’esecuzione che disciplineranno i requisiti della procedura si basano sull’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1371/2007 e sull’articolo 26 del regolamento (UE) n. 181/2011.

Art. 18a Assunzione di compiti preminenti su incarico dell’UFT

La disposizione, che si applica al trasporto di viaggiatori, completa il nuovo articolo 37 Lferr e si ispira ampiamente a esso per contenuto e struttura (cfr. commenti sull’art. 37 Lferr). Anche nel settore del trasporto di viaggiatori dev’essere possibile affidare a terzi compiti di sistema se ciò permette di migliorare l’efficienza o l’interoperabilità o di giungere a soluzioni migliori per la clientela. Il criterio dell’efficienza rinvia in particolare a gestioni di sistema che concernono la prevenzione e la gestione di eventi nell’ambito della protezione della popolazione.

50 RS 745.13