Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 76 pagine
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tori vengono estesi ai casi in cui il ritardo prevedibile alla destinazione finale – anche senza perdita di coincidenza – superi 60 minuti e l’impresa è tenuta ad assistere adeguatamente i viaggiatori.
L’articolo non modifica la situazione per quanto concerne il danno che risulta dalla perdita di una coincidenza dovuta a ritardo: i viaggiatori che, in caso di ritardo del treno, perdono un volo non possono far causa all’impresa di trasporto sulla base della LTV.
Le disposizioni d’esecuzione dovranno definire le possibilità di cui disporranno i viaggiatori. In particolare, andranno indicate le condizioni alle quali è previsto il proseguimento del viaggio gratuito o il rimborso del titolo di trasporto; lo stesso vale per le modalità di assistenza adeguata. Tali disposizioni si fonderanno presumibilmente sugli articoli 16 e 18 del regolamento (CE) n. 1371/2007.
Il nuovo capoverso 2 introduce inoltre il diritto a un indennizzo in caso di ritardo comprovabile. Le modalità per far valere tale diritto saranno rette dall’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1371/2007.
Art. 28 cpv. 3, secondo periodo
La LTV prevede già che la Confederazione possa farsi carico dei costi non coperti di prestazioni centralizzate relative all’offerta di trasporto quando esse servono o sono accessibili a tutte le imprese. Questa disposizione viene completata in modo da creare una base normativa chiara anche per il finanziamento di compiti di sistema affidati a terzi.
Art. 31 cpv. 4
La disposizione corrisponde essenzialmente all’articolo 51b capoverso 3 Lferr nella versione che figura nella LFIF. Nel settore dei trasporti la conversione dei mutui rimborsabili in capitale proprio mira al risanamento del bilancio in condizioni difficili, ad esempio nel caso di problemi legati alla cassa pensioni. Non è invece intenzione della Confederazione partecipare maggiormente al capitale azionario delle imprese di trasporto.
Art. 31a cpv. 3, parte introduttiva
La disposizione stabilisce esplicitamente che la pianificazione dell’offerta di trasporto deve tener conto dell’infrastruttura esistente, oltre che della domanda. Si vuole così ribadire il principio secondo cui la rete esistente dev’essere sfruttata in modo ottimale. Inoltre, gli introiti fiscali non vengono utilizzati inutilmente per investimenti costosi se l’infrastruttura esistente permette di offrire servizi di trasporto adeguati.
Art. 33a Misure per raggiungere gli obiettivi, riduzione dell’indennità
La disposizione è formulata analogamente all’articolo 52 Lferr. L’attuale formulazione dell’articolo va corretta in quanto si tratta di sanzionare il mancato adempimento di una convenzione sulle indennità in corso di validità e non di stabilire un’indennità inferiore a quella chiesta dall’impresa nella procedura di ordinazione.