Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 76 pagine

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Il capoverso 4 disciplina il finanziamento. Contrariamente alla Lferr, il finanziamento non può basarsi prevalentemente sui prelievi dal FIF in quanto si tratta di compiti di sistema che non concernono l’infrastruttura. Pertanto, secondo l’articolo 28 capoverso 3 – anch’esso adeguato – l’UFT deve poter versare indennità. Inoltre, la Confederazione deve poter corrispondere aiuti finanziari sotto forma di mutui o garanzie. È infine possibile per la Confederazione riscuotere tasse secondo l’articolo 63 capoverso 2. Nel caso singolo si dovrà esaminare quali compiti di sistema entrano in linea di conto e chi sono i beneficiari. Si può eventualmente prendere in considerazione un finanziamento misto che combina vari elementi. Ad esempio, in un sistema di distribuzione si potrebbe riscuotere una tassa sui titoli di trasporto venduti, mentre la Confederazione finanzierebbe direttamente determinati sistemi di informazione centrali.

L’affidamento di compiti di sistema a un gestore poggia su un contratto. Questo presuppone da un lato l’accordo di massima tra le parti (UFT in veste di committente, gestore di sistema in veste di incaricato), dall’altro il consenso tra le parti in merito ai dettagli dell’incarico. In casi eccezionali è possibile che non si giunga a un accordo; in questi casi occorre stabilire chi ha la competenza di decidere, per cui il capoverso 7 conferisce tale competenza al DATEC. La disposizione corrisponde in sostanza a quella dell’articolo 51a capoverso 1 Lferr che concerne la convenzione sulle prestazioni. Secondo i principi dello Stato di diritto nei due casi sarebbe infatti problematico se l’UFT fosse parte del contratto e al contempo svolgesse la funzione di arbitro.

Art. 21 Responsabilità dell’impresa titolare di una concessione in virtù del contratto di trasporto di viaggiatori

Il nuovo titolo dell’articolo 21 precisa che la disposizione si applica esclusivamente alle imprese titolari di una concessione. Poiché l’attuale formulazione descrive già il campo d’applicazione, il titolo non viene modificato, ma viene semplicemente precisato.

Il tenore attuale dell’articolo limita la responsabilità dell’impresa titolare di una concessione al danno subito dai viaggiatori che, a causa di un’inosservanza dell’orario, perdono l’ultima coincidenza prevista dall’orario. L’articolo autorizza il Consiglio federale a estendere la responsabilità dell’impresa ai casi in cui i viaggiatori perdono una coincidenza diversa dall’ultima prevista dall’orario, un diritto di cui il Consiglio federale si avvale (art. 61 OTV).

Il nuovo articolo sancisce la responsabilità dell’impresa a livello di legge e estende la responsabilità ai casi in cui il ritardo prevedibile alla destinazione finale superi 60 minuti. Inoltre introduce l’obbligo per l’impresa di fornire un’assistenza adeguata ai viaggiatori. Nel caso di mancata coincidenza o di ritardo superiore a 60 minuti alla destinazione finale, i viaggiatori possono scegliere fra il viaggio di ritorno gratuito al luogo di partenza o la continuazione del viaggio lungo un altro percorso senza spese supplementari. Se rinunciano al proseguimento del viaggio, hanno diritto al rimborso del titolo di trasporto per il percorso non effettuato. Possono anche chiedere il rimborso del titolo di trasporto per il percorso già effettuato se il programma di viaggio originario non ha più validità.

Con il nuovo articolo la situazione dei viaggiatori migliora sotto vari aspetti: l’attuale regolamentazione viene mantenuta e sancita per legge, i diritti dei viaggia-