Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine

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1.2.3 Adempimento dell’obbligazione fiscale

Nel settore dell’imposta preventiva l’obbligazione fiscale viene in linea di massima soddisfatta con il pagamento dell’imposta. Dove ciò è previsto dalla legge e le relative condizioni sono soddisfatte, in determinate situazioni (ossia in caso di prestazioni d’assicurazione nonché, nel settore dei redditi di partecipazioni, in caso di prestazioni che vengono fatte valere in occasione di un controllo ufficiale o ancora in caso di azioni gratuite, di dividendi in natura e di eccedenze di liquidazione nonché del trasferimento della sede all’estero) in luogo del pagamento dell’imposta si può applicare la procedura di notifica. In particolare nell’ambito dell’imposta preventiva sui redditi di capitali il pagamento costituisce la regola e la notifica l’eccezione. Questo fa sì che l’obbligo di pagamento dell’imposta venga sostituito dalla notifica della prestazione imponibile. In questo modo il contribuente può girare al beneficiario la relativa prestazione senza deduzioni (vale a dire al lordo).

La procedura di notifica trova applicazione, tra l’altro, per distribuzioni dei dividendi nei rapporti nazionali e internazionali all’interno di un gruppo ed è vincolata a determinate regole o condizioni. Inoltre, nel settore delle prestazioni d’assicurazione le notifiche costituiscono la norma. Soltanto su opposizione dello stipulante viene invece riscossa l’imposta preventiva. Se gli investitori di un investimento collettivo di capitale sono esclusivamente investitori istituzionali svizzeri esentati dall’imposta (ossia istituti di previdenza professionale o di previdenza vincolata, istituti di libero passaggio, assicurazioni sociali o casse di compensazione, nonché società d’assicurazione sulla vita soggette alla vigilanza della Confederazione), l’adempimento degli obblighi fiscali è parimenti possibile mediante la notifica dei redditi imponibili (cfr. art. 38a OIPrev).

1.2.4 Rimborso

I beneficiari di prestazioni domiciliati in Svizzera hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva se dichiarano correttamente il reddito imponibile ai fini dell’imposta diretta (cosiddetto obiettivo di garanzia dell’imposta preventiva a favore delle imposte dirette). L’imposta preventiva costituisce invece un’imposizione definitiva per gli evasori domiciliati in Svizzera (obiettivo fiscale dell’imposta preventiva). Questo principio è in linea di massima valido anche per i beneficiari di prestazioni domiciliati all’estero, a meno che non si appellino a una convenzione, solitamente a una convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) tra il loro Stato di residenza e la Svizzera, e richiedano così il rimborso integrale o parziale dell’imposta (una parte viene rimborsata mentre quella rimanente, la cosiddetta imposta residua, rappresenta un’imposizione definitiva).

A livello nazionale e internazionale, ha diritto al rimborso dell’imposta preventiva ritenuta a suo carico dal debitore solamente chi, fra l’altro, al