Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine

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1.2.6 Principali vantaggi del sistema attualmente in vigore

L’imposta preventiva in vigore garantisce in maniera efficace l’imposizione dei redditi provenienti da fonti svizzere anzitutto grazie a un’ampia base di calcolo per quanto riguarda i redditi svizzeri e all’applicazione di un’aliquota d’imposta comparativamente elevata del 35 per cento. Nel contesto internazionale quest’ultima deve essere considerata allo stesso tempo come un importante argomento a favore della conclusione di una CDI con la Svizzera.

Anche il sistema di riscossione vigente risulta vantaggioso, dato che è configurato in modo relativamente semplice e determina un esiguo onere amministrativo. Ciò è dovuto in particolare al fatto che l’imposta viene riscossa dal debitore della prestazione imponibile, indipendentemente dal beneficiario della prestazione.

1.2.7 Principali problemi del sistema attualmente in vigore

Il vigente sistema dell’imposta preventiva presenta diversi difetti o problemi. In relazione al mercato dei capitali (in particolare al mercato dei capitali di terzi), l’imposta preventiva sulle obbligazioni svizzere pone un problema essenziale al mercato dei capitali svizzero, poiché in particolare gli investitori domiciliati all’estero non sono disposti ad accettare una deduzione dell’imposta sugli interessi o a farsi carico di procedure di rimborso dispendiose. Ne consegue che nel contesto internazionale la Svizzera non rappresenta una piazza di emissione interessante e le obbligazioni vengono quindi emesse all’estero. Questo stesso principio si applica, pur se con qualche limitazione, anche alle imprese svizzere che emettono obbligazioni attraverso filiali con sede all’estero. Questa problematica concerne sia la piazza finanziaria sia la piazza imprenditoriale svizzera.

Un altro problema essenziale risiede nell’onere dell’imposta preventiva su distribuzioni o accreditamenti di un investimento collettivo di capitale svizzero. Poiché in virtù del diritto vigente anche nel caso degli investimenti collettivi di capitale non ha luogo alcuna imposizione differenziata secondo la persona dell’investitore (cfr. n. 1.2.1), gli investimenti collettivi di capitale svizzeri non sono attrattivi in particolare per gli investitori istituzionali domiciliati in Svizzera e all’estero. Nel settore degli investimenti collettivi di capitale, a una loro emissione dalla Svizzera si contrappongono però, oltre a ragioni fiscali, anche ragioni normative, specialmente considerando