Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo

l’accesso al mercato nell’Unione europea (mancanza del passaporto europeo1).

L’imposta preventiva sulle distribuzioni dei redditi da titoli di partecipazione richiede una minore necessità di intervento. Il mercato dei capitali per i diritti di partecipazione viene pregiudicato in misura minore dall’imposta preventiva rispetto al mercato dei capitali per le obbligazioni e i titoli del mercato monetario. Ciò è riconducibile in particolare al fatto che per l’investitore le obbligazioni e i titoli del mercato monetario di diversi debitori che hanno la medesima solvibilità e utilizzano la stessa valuta hanno perlopiù carattere di surrogati. Inoltre, numerosi ordinamenti giuridici esteri prevedono parimenti un’imposizione alla fonte in caso di distribuzioni dei redditi da titoli di partecipazione.

Un ulteriore problema riguarda il principio dell’equità fiscale: il fatto che l’imposta preventiva non possa garantire i redditi conseguiti all’estero che vengono incassati dai beneficiari delle prestazioni domiciliati in Svizzera, sebbene tali redditi soggiacciano all’imposta sul reddito (funzione di garanzia assente).

2 Obiettivi della revisione

2.1 Obiettivi

L’obiettivo della riforma dell’imposta preventiva è, da un lato, rafforzare il mercato dei capitali svizzero. Dall’altro, occorre che l’imposta preventiva adempia meglio la propria funzione di garanzia per le imposte sul reddito e sulla sostanza svizzere e contribuisca così all’equità fiscale.

2.2 Passaggio al principio dell’agente pagatore

Il mercato dei capitali svizzero può essere rafforzato eliminando la discriminazione nei confronti degli emittenti domiciliati in Svizzera vigente oggi nel settore delle obbligazioni e dei titoli del mercato monetario. Un passaggio dal principio del debitore a quello dell’agente pagatore consente una riscossione differenziata dell’imposta in funzione della persona dell’investitore (beneficiario della prestazione o avente economicamente diritto), poiché l’agente pagatore può e deve accertare il beneficiario della prestazione o l’avente economicamente diritto (cfr. n. 3.8.2), ciò che non è tuttavia possibile secondo il principio del debitore (cfr. n. 1.2.1).

1 La revisione della legge sugli investimenti collettivi intende garantire ai gestori patrimoniali svizzeri di investimenti collettivi di capitale l’accesso al mercato europeo (cfr. http://www.efd.admin.ch/themen/wirtschaft_waehrung/02441/index.html?lang=it ).