Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine
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lavoro misto e il gruppo di esperti hanno esaminato diverse varianti di riforma.
Fondandosi sulle raccomandazioni del gruppo di esperti del giugno 2014 nonché del gruppo di lavoro misto, in occasione della sua seduta del 2 luglio 2014 il Consiglio federale ha deciso una riforma dell’imposta preventiva e l’elaborazione di un progetto per la consultazione. Obiettivo della presente riforma è rafforzare il mercato dei capitali svizzero e contestualmente anche la funzione di garanzia dell’imposta preventiva.
1.2 Diritto vigente
1.2.1 In generale
Soggiacciono all’imposta preventiva in vigore gli interessi su obbligazioni svizzere, le cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie e gli averi iscritti nel libro del debito pubblico, i redditi da diritti di partecipazione svizzeri, i redditi da quote di investimenti collettivi di capitale svizzeri, gli interessi degli averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere, le vincite alle lotterie e determinate prestazioni d’assicurazione. L’imposta è prelevata presso il debitore della prestazione imponibile (e quindi alla fonte). Il debitore versa al beneficiario della prestazione il reddito netto diminuito dell’importo dell’imposta (cosiddetta traslazione) e gira il relativo importo all’AFC. L’aliquota d’imposta è del 35 per cento, sulle prestazioni d’assicurazione (prestazioni in capitale) dell’8 o del 15 per cento (rendite vitalizie).
Dato che l’imposta preventiva viene riscossa alla fonte, in molti casi, specialmente nel caso di titoli al portatore, il debitore della prestazione non sa a quale beneficiario della prestazione versa la prestazione imponibile (cosiddetto anonimato della riscossione dell’imposta preventiva).
1.2.2 Soggetti fiscali dell’imposta preventiva
L’imposta preventiva è prelevata presso il debitore della prestazione imponibile, dunque alla fonte. L’esempio in tal senso è un’impresa che emette un’obbligazione sulla quale paga gli interessi ai creditori. A tale proposito si parla anche del cosiddetto principio del debitore dell’imposta preventiva. Nel presente contesto, sono soggetti fiscali dell’imposta preventiva soprattutto banche, casse di risparmio, società di capitali, società cooperative svizzere, nonché fornitori domiciliati in Svizzera di investimenti collettivi di capitale e compagnie d’assicurazione svizzere. Le società con sede all’estero sono soggetti fiscali dell’imposta preventiva solamente nel caso in cui la loro sede statutaria si trovi all’estero, ma di fatto sono dirette a partire dalla Svizzera e svolgono un’attività in Svizzera.