Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine
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svizzero, all’imposta secondo il principio dell’agente pagatore sono assoggettati, oltre ai redditi di debitori domiciliati in Svizzera, anche quelli provenienti da debitori domiciliati all’estero. In questo modo si può porre rimedio allo svantaggio dei valori patrimoniali svizzeri (ossia quelli che soggiacciono all’imposta preventiva) rispetto a quelli esteri (ossia quelli finora non sottoposti all’imposta preventiva) e contestualmente rafforzare la funzione di garanzia dell’imposta preventiva.
Nel caso del principio dell’agente pagatore, la riscossione dell’imposta è più complessa che non nel vigente, relativamente semplice, sistema dell’imposta preventiva secondo il principio del debitore. Per contro, grazie alla possibilità di rinunciare alla riscossione dell’imposta in determinate situazioni, le parti coinvolte nella procedura di rimborso vengono sgravate.
Il principio dell’agente pagatore racchiude il rischio insito nel sistema che persone fisiche svizzere ripieghino su un agente pagatore all’estero al fine di evitare l’imposta preventiva (cosiddetto trasferimento dell’agente pagatore). Un simile comportamento ha effetti dannosi sia per la piazza finanziaria svizzera sia per il fisco. Questo rischio deve quindi essere affrontato sotto due aspetti:
le persone fiscalmente oneste, che alla deduzione fiscale preferiscono una notifica, avranno la possibilità di optare per una notifica volontaria. In tal modo, per queste persone non risulta alcuna sottrazione di liquidità, come avviene nel caso della riscossione dell’imposta;
le persone che perseguono una sottrazione d’imposta coinvolgendo un agente pagatore all’estero si vedranno confrontate con lo scambio automatico di informazioni a livello internazionale e quindi con un considerevole rischio di essere scoperte. Uno scambio di informazioni automatico e reciproco con importanti Stati partner (specialmente con gli Stati geograficamente vicini alla Svizzera o con quelli che dispongono di una piazza finanziaria importante, in particolare dal punto di vista della gestione patrimoniale transfrontaliera), che consentirà alle autorità fiscali svizzere di ricevere e di utilizzare le relative informazioni, è dunque un presupposto irrinunciabile per la riforma dell’imposta preventiva proposta.
L’introduzione di un’imposta secondo il principio dell’agente pagatore ha, sotto vari aspetti, ripercussioni sui Cantoni e sui futuri agenti pagatori (attuazione a livello informatico, implementazione dei relativi processi e delle relative procedure ecc.). Un’attuazione efficace dell’imposta secondo il principio dell’agente pagatore presuppone pertanto il coinvolgimento delle parti interessate.
Oltre a un passaggio integrale al principio dell’agente pagatore per tutti i redditi soggetti all’imposta preventiva vigente, vale a dire sia per i diritti di credito (ossia obbligazioni, titoli del mercato monetario e averi bancari) sia