Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine

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per i diritti di partecipazione, i redditi da investimenti collettivi di capitale, le prestazioni d’assicurazione e di previdenza nonché le vincite alle lotterie sono sostanzialmente possibili cambiamenti parziali sotto le forme più disparate.

Anche per i redditi da diritti di partecipazione (ad es. dividendi da azioni) potrebbe avere luogo un’imposizione secondo il principio dell’agente pagatore. Poiché, in considerazione dell’obiettivo della presente riforma dell’imposta preventiva – in particolare la promozione del mercato dei capitali svizzero – da un lato, la necessità di intervenire nel settore dei titoli di partecipazione viene classificata come poco urgente e, dall’altro, le imprese della piazza imprenditoriale non vanno gravate di nuovi obblighi connessi al principio dell’agente pagatore, un passaggio al principio dell’agente pagatore per i redditi da diritti di partecipazione svizzeri non appare invero obbligatorio. Oltre a ciò, i rischi finanziari per il fisco potrebbero essere contenuti poiché l’attuale considerevole gettito fiscale, che l’imposta preventiva genera sui redditi da diritti di partecipazione svizzeri, rimane invariato. Ai diritti di partecipazione esteri andrebbe invece applicato il principio dell’agente pagatore. Grazie all’uniformazione con l’imposta sul reddito e sulla sostanza si assicura la funzione di garanzia in questo settore.

3 Punti essenziali della revisione proposta

3.1 Obiettivi e progetto di riforma

Gli obiettivi della presente riforma consistono, da un lato, nell’agevolare la raccolta di capitale in Svizzera – e di conseguenza in un contributo al rafforzamento del mercato dei capitali svizzero – e, dall’altro, nel miglioramento della funzione di garanzia dell’imposta preventiva per le imposte dirette.

Per raggiungere questi obiettivi, il Consiglio federale propone un passaggio, sostanzialmente integrale, dal principio del debitore a quello dell’agente pagatore. Ne sono esclusi i redditi da diritti di partecipazione svizzeri e le vincite alle lotterie, ai quali continuerà ad applicarsi il sistema attuale.

Nel sistema dell’imposta secondo il principio dell’agente pagatore l’imposta viene pagata da un agente pagatore. Al riguardo si considera agente pagatore colui che corrisponde i redditi imponibili all’avente economicamente diritto. Sono perciò principalmente qualificate come agenti pagatori le banche. In alternativa alla riscossione dell’imposta l’agente pagatore può dichiarare al fisco la prestazione imponibile, sempre che ne sia stato autorizzato dall’avente economicamente diritto (cosiddetta opzione di notifica).

Nel principio dell’agente pagatore, la riscossione dell’imposta deve quindi focalizzarsi sui casi in cui sussiste un’elevata necessità di garanzia da parte del fisco. È il caso delle persone fisiche domiciliate in Svizzera che sono assoggettate all’imposta sul reddito e a quella sulla sostanza. Dal momento che di regola in Svizzera le persone giuridiche soggiacciono al principio della contabilità, queste sono tenute a riprodurre nella propria contabilità l’incasso dei redditi imponibili. Per tale motivo in questo ambito la funzione