Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine
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Questi oggetti imponibili sono in linea di massima identici a quelli del diritto in vigore, con le seguenti differenze:
i titoli svizzeri soggiacciono all’imposta preventiva soltanto se vengono incassati per il tramite di un agente pagatore in Svizzera;
all’imposta preventiva sono soggetti d’ora in avanti anche i titoli esteri, purché i relativi valori patrimoniali siano detenuti presso un agente pagatore svizzero.
L’imposta viene sempre riscossa allorquando un reddito imponibile viene versato da un agente pagatore in Svizzera al beneficiario economico finale. Non sono quindi imponibili i redditi che vengono riversati da un agente pagatore a un altro agente pagatore (catena di agenti pagatori), poiché la deduzione dell’imposta viene effettuata soltanto dall’agente pagatore che versa i redditi imponibili direttamente all’avente economicamente diritto.
Di seguito vengono presentati brevemente i singoli oggetti imponibili.
3.3.1 Obbligazioni2
3.3.1.1 Definizione
La definizione di obbligazione corrisponde al diritto vigente in materia di imposta preventiva. Essa viene estesa nel senso che oggi sono soggette all’imposta preventiva esclusivamente le obbligazioni svizzere, mentre in futuro lo saranno anche quelle estere.
Ai fini dell’imposta preventiva, sono quindi obbligazioni i riconoscimenti di debito scritti, concernenti importi fissi ed emessi in più esemplari, per raccogliere collettivamente capitale di terzi, offrire possibilità collettive di investimento oppure consolidare impegni. Vi rientrano anche le obbligazioni di prestiti e le obbligazioni di cassa. Questa definizione fiscale di obbligazione è più ampia della nozione di obbligazione ai sensi del diritto civile o della tecnica bancaria.
Nel presente contesto, sono poi considerati obbligazioni anche i prestiti obbligatoriamente convertibili e i prestiti con rinuncia al credito conformemente alla legge sulle banche.
3.3.1.2 Reddito imponibile da obbligazioni
Si considera reddito imponibile sostanzialmente ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce il rimborso del debito in capitale.
2 Le spiegazioni riguardanti le obbligazioni si applicano, per analogia, alle cartelle ipotecarie e alle rendite fondiarie emesse in serie, nonché agli averi iscritti nel libro del debito pubblico.