Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine
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di garanzia passa in secondo piano. Nell’interesse del rafforzamento del mercato dei capitali svizzero, in linea di principio le persone giuridiche devono quindi essere esentate dall’imposta.
3.2 Passaggio dal principio del debitore a quello dell’agente pagatore nell’imposta preventiva
Con il passaggio dal principio del debitore – finora vigente nel sistema dell’imposta preventiva – al principio dell’agente pagatore occorre, da un lato, definire gli oggetti imponibili, ossia i tipi di redditi che soggiacciono all’imposta secondo il principio dell’agente pagatore e, dall’altro, il soggetto fiscale, ossia la persona che assume tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario, e i relativi poteri.
Di seguito vengono quindi affrontate le tematiche degli investimenti collettivi di capitale (cfr. n. 3.6) e dei prodotti strutturati (cfr. n. 3.7)
I redditi da diritti di partecipazione svizzeri continueranno a essere tassati secondo il principio del debitore (a proposito delle eccezioni al passaggio al principio dell’agente pagatore cfr. n. 3.5). Per finire, di seguito vengono illustrate nel dettaglio anche la riscossione dell’imposta e, quindi, l’opzione di notifica.
3.3 Oggetti dell’imposta secondo il principio dell’agente pagatore nel settore della sostanza mobiliare
Secondo il principio dell’agente pagatore gli oggetti dell’imposta preventiva nel settore della sostanza mobiliare sono:
gli interessi da obbligazioni, cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie e averi iscritti nel libro del debito pubblico, inclusi gli interessi maturati nel caso di un trasferimento (cfr. n. 3.3.1);
gli interessi da averi di clienti presso banche e casse di risparmio (cfr. n. 3.3.2);
i redditi da diritti di partecipazione esteri (cfr. n. 3.3.3);
i redditi da investimenti collettivi di capitale, ad eccezione dei diritti di partecipazione svizzeri (cfr. n. 3.6);
i redditi da prodotti strutturati, ad eccezione dei diritti di partecipazione svizzeri (cfr. n. 3.7);
le prestazioni d’assicurazione e di previdenza (cfr. n. 3.4).