Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine
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secondo il principio dell’agente pagatore soggiace ogni volta il reddito che un agente pagatore in Svizzera versa al beneficiario economico finale.
In ragione del fatto che la riscossione dell’imposta riguarda in primo luogo le persone fisiche domiciliate in Svizzera, nell’intento di un trattamento uniforme si prevede di abolire la franchigia di 200 franchi per gli interessi sugli averi bancari sancita nel diritto vigente.
3.3.3 Diritti di partecipazione esteri
3.3.3.1 Definizione
Sono considerati diritti di partecipazione esteri, le cui distribuzioni dei redditi soggiacciono all’imposta secondo il principio dell’agente pagatore, le azioni, le quote in società a garanzia limitata o cooperative, i buoni di partecipazione e i buoni di godimento e simili, emessi da una persona domiciliata all’estero. Vengono assoggettati sia i redditi di società di capitali e di società cooperative di diritto privato, sia i redditi di quote analoghe in enti di diritto pubblico nonché in associazioni di persone di diritto internazionale (definizione analoga all’art. 4 cpv. 1 lett. b della LIP in vigore).
Sono quindi considerati diritti di partecipazione esteri le quote in società, la cui sede non si trova in Svizzera e la cui attività non viene svolta in Svizzera. Secondo l’articolo 9 capoverso 1 della LIP, le persone giuridiche con sede statutaria all’estero, che hanno la direzione e svolgono un’attività in Svizzera sono considerate domiciliate in Svizzera.
3.3.3.2 Reddito imponibile da diritti di partecipazione esteri
Per quanto concerne i diritti di partecipazione esteri, sono assoggettate all’imposta secondo il principio dell’agente pagatore tutte le prestazioni valutabili in denaro nel senso descritto più sopra, corrisposte dalla società ai titolari di diritti di partecipazione, o a terze persone loro vicine, che non hanno carattere di rimborso delle quote di capitale azionario o sociale versato esistenti all’atto della prestazione. Il principio dell’apporto di capitale3 si applica per analogia anche alle società con sede all’estero, purché soddisfino i presupposti che si applicano anche alle società con sede in Svizzera.
Nei pagamenti di redditi nel senso appena descritto, l’imposta secondo il principio dell’agente pagatore viene riscossa esclusivamente se detti redditi vengono distribuiti, accreditati o versati all’avente economicamente diritto da un agente pagatore in Svizzera.
3 Secondo il principio dell’apporto di capitale, dal 1° gennaio 2011 il rimborso degli apporti, dell’aggio e dei pagamenti suppletivi forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico a quello del capitale azionario o sociale (cfr. art. 5 cpv. 1bis LIP).