Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine
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3.4 Prestazioni d’assicurazione e prestazioni di previdenza
Ai fini dell’imposta secondo il principio dell’agente pagatore le definizioni di prestazioni d’assicurazione e di prestazioni di previdenza sono identiche a quelle del diritto vigente in materia di imposta preventiva (cfr. art. 7 seg. LIP). La terminologia viene tuttavia adeguata alla legislazione in materia di assicurazioni e di previdenza. Di conseguenza, termini come «rendite», «pensioni» e «prestazioni d’assicurazione» vengono sostituiti da quelli utilizzati nell’ambito del secondo e del terzo pilastro, nello specifico «prestazioni d’assicurazione e prestazioni di previdenza» (termine generico). Laddove occorra distinguere secondo il genere di prestazione imponibile, in luogo di «rendita» o «pensione» si utilizza l’espressione «rendita vitalizia». La nozione di prestazione in capitale rimane invariata. Sono quindi considerate prestazioni d’assicurazione e prestazioni di previdenza imponibili le prestazioni in capitale da assicurazioni sulla vita, le rendite vitalizie e le pensioni, se l’assicurazione fa parte del portafoglio svizzero dell’assicuratore e se, al verificarsi dell’evento assicurato, lo stipulante dell’assicurazione o un avente diritto è domiciliato in Svizzera (cfr. art. 7 LIP). Nel settore delle prestazioni d’assicurazione e delle prestazioni di previdenza imponibili l’assicurazione o l’istituto di previdenza diventa l’agente pagatore, anche se esso gira la prestazione imponibile al beneficiario su un conto bancario, poiché la banca presso cui è aperto il conto non può sapere che la relativa girata comprende una prestazione imponibile. Dal momento che nell’ambito dell’imposta preventiva l’assicuratore o l’istituto di previdenza è soggetto fiscale sia secondo il principio del debitore sia secondo il principio dell’agente pagatore, in linea di massima il passaggio dal principio del debitore a quello dell’agente pagatore non comporta alcun cambiamento per gli assicuratori e gli istituti di previdenza.
Conformemente al vigente articolo 19 LIP, nel sistema attuale l’assicuratore o l’istituto di previdenza soddisfa la sua obbligazione fiscale sostanzialmente con la notifica della prestazione imponibile, a meno che, prima del versamento, lo stipulante dell’assicurazione, l’intestatario della previdenza o un avente diritto non gli comunichi, per iscritto, di opporsi alla notifica. Anche nel principio dell’agente pagatore l’assicuratore o l’istituto di previdenza soddisfa la sua obbligazione fiscale quale agente pagatore, in linea di massima, con la notifica della prestazione imponibile, a meno che, prima del versamento, lo stipulante dell’assicurazione, l’intestatario della previdenza o un avente diritto non gli comunichi, per iscritto, di opporsi alla notifica. In questo modo per gli assicuratori o gli istituti di previdenza e per gli stipulanti dell’assicurazione o gli intestatari della previdenza viene mantenuto il sistema vigente della notifica, salvo che in caso di opposizione, poiché il Consiglio federale ritiene che non sia necessario apportare alcun cambiamento all’attuale, ben funzionante, sistema.