Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine

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vista dell’agevolazione di misure in caso di rischio d’insolvenza. L’emissione di tali strumenti necessiterà di un’autorizzazione della FINMA nel singolo caso. Per l’adempimento di questi nuovi requisiti, vi sono in primo piano i cosiddetti «bail-in bond». Si tratta di normali prestiti la cui particolarità risiede nel fatto che, in caso di risanamento di una banca o di un gruppo finanziario (secondo il capitale regolamentare), nelle condizioni di emissione i creditori si impegnano in primo luogo e anzitutto a sostenere le perdite e a sottoporsi ai provvedimenti delle autorità competenti.

Dal punto di vista del loro scopo, i «bail-in bond» sono simili ai prestiti obbligatoriamente convertibili e ai prestiti con rinuncia al credito attualmente già esentati dall’imposta (lett. a). Contrariamente a questi ultimi, i «bail-in bond» sono prestiti normali, che vengono emessi dalla banca al di fuori delle prescrizioni di diritto speciale riguardanti il «capitale supplementare» in conformità con la legge sulle banche. Per questi motivi, è ritenuta opportuna una propria regolamentazione dei «bail-in bond» nell’articolo 70c delle disposizioni transitorie. Sotto il profilo concettuale, i «bail-in bond» esplicano il proprio effetto dopo il capitale regolamentare, al momento del risanamento di una banca o di una società holding bancaria.

Non è necessario prevedere un «grandfathering», ossia un mantenimento in vigore dell’esenzione fiscale oltre il momento dell’entrata in vigore delle disposizioni riguardanti il principio dell’agente pagatore per tutti gli strumenti finanziari menzionati nell’articolo 70c AP-LIP. Questo vale sia per gli strumenti finanziari esistenti, spesso emessi con durata illimitata, sia per quelli emessi dopo il 2016. I motivi risiedono nel fatto che un obiettivo dichiarato della presente riforma era evitare di dover prevedere simili eccezioni (un «grandfathering» nel caso di prestiti senza scadenza costituirebbe un’intromissione nel sistema dell’imposta secondo il principio dell’agente pagatore). È noto che l’eccezione introdotta nell’ambito del «too big to fail II» era già all’epoca una misura per il periodo transitorio e non per quello successivo all’entrata in vigore della presente riforma. Gli investitori di questi prestiti sono soprattutto investitori istituzionali che non sono interessati da un’imposta secondo il principio dell’agente pagatore. Le persone fisiche devono, per contro, essere gravate da tale imposta, altrimenti si elude lo scopo della riforma. A motivo dell’opzione di notifica, non è possibile addurre un problema di liquidità per la persona fisica in quanto investitore. Inoltre, la limitazione temporale dell’esenzione dall’imposta e il trattamento fiscale successivo degli strumenti finanziari emessi dopo il 2016 sono noti al momento dell’emissione e possono dunque essere illustrati in modo trasparente nelle disposizioni riguardanti i prestiti.