Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine
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Il beneficiario dei redditi di capitale può optare per la notifica una volta per anno civile. Per l’anno civile successivo ciò deve avvenire al più tardi entro il 30 novembre dell’anno civile precedente. La notifica viene fatta all’agente pagatore. Nel corso dell’anno civile, non è consentito alcun cambiamento. L’opzione di notifica è valida sino alla sua revoca. Il contenuto dettagliato della notifica nonché i termini entro i quali l’agente pagatore deve trasmettere le notifiche all’AFC, vengono disciplinati nell’ordinanza. L’opzione di notifica vale di volta in volta per l’intera relazione di conto di una persona.
Se una persona opta per la notifica, viene meno il pagamento dell’imposta. La persona è pero ancora tenuta a dichiarare i redditi in questione nella dichiarazione d’imposta.
Nel capoverso 4 viene poi creata una norma di delega che consente esplicitamente di disciplinare a livello di ordinanza contenuto, forma e termini delle pertinenti notifiche nonché il numero d’identificazione delle persone da utilizzare.
Commento all’articolo 21 capoverso 1 AP-LIP
Si procede a un adeguamento redazionale al principio dell’agente pagatore, nel senso che viene cancellato il termine «debitore». L’imposta infatti può essere ritenuta sia dal debitore sia dall’agente pagatore.
Commento all’articolo 36a capoverso 1bis
Per il corretto trattamento, in particolare, delle notifiche volontarie che l’agente pagatore riceve, è indispensabile un’identificazione chiara dell’avente economicamente diritto (cfr. commento all’art. 20a). Solo in questo modo è possibile assicurare che le notifiche vengano inoltrate, ai fini delle imposte dirette, ai giusti Cantoni destinatari (ad es. Cantone di domicilio dell’avente economicamente diritto) e che venga anche tutelato il segreto fiscale. Per quanto concerne le persone giuridiche e le altre imprese iscritte nel registro di commercio, il numero d’identificazione delle imprese (IDI)24 offre la garanzia di un’identificazione univoca. Per le persone fisiche, il numero d’identificazione delle persone rappresenta un carattere identificativo appropriato e univoco. Al riguardo, la competenza di decidere sul numero d’identificazione delle persone da utilizzare nel caso concreto (un numero d’identificazione delle persone settoriale o, ad esempio, il numero d’assicurato dell’AVS25) viene affidata al Consiglio federale.
Con la regolamentazione dell’articolo 36a capoverso 1bis AP-LIP si crea la base legale formale necessaria nell’articolo 52e LAVS, nel caso in cui il Consiglio federale dovesse optare per l’utilizzo del numero d’assicurato
24 Conformemente alle legge federale del 18 giugno 2010 sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI; RS 431.03).
25 Conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10).