Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine
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Sono tuttavia ipotizzabili eccezioni o altri obblighi di diligenza applicabili, ragione per cui la norma è formulata in modo generico.
Commento all’articolo 48 capoverso 1 lettera c AP-LIP
Se una persona chiede il rimborso dell’imposta preventiva secondo il principio dell’agente pagatore, deve allegare obbligatoriamente l’attestazione relativa alla deduzione dell’imposta (cfr. commento all’art. 14 cpv. 2 AP-LIP). Questa disposizione è necessaria per garantire che non venga concesso alcun rimborso sui redditi per i quali è stata esercitata l’opzione di notifica e per i quali quindi all’AFC non è stata versata alcuna imposta preventiva.
Commento all’articolo 61 capoverso 1 lettera b AP-LIP
Il rimando viene esteso al nuovo articolo 20a AP-LIP per la procedura di notifica dei redditi di capitale soggiacenti all’imposta secondo il principio dell’agente pagatore.
Commento all’articolo 70c AP-LIP
In virtù della modifica del 15 giugno 2012 della LIP, gli interessi dei prestiti obbligatoriamente convertibili e dei prestiti con rinuncia al credito di cui gli articoli 11–13 della legge sulle banche non sono soggetti all’imposta preventiva per un periodo di quattro anni dall’entrata in vigore della modifica (la disposizione è in vigore dal 1° gennaio 2013). Dato che dall’entrata in vigore della presente revisione viene concesso un termine di adeguamento per l’introduzione del principio dell’agente pagatore e la suddetta esenzione degli strumenti finanziari esistenti scade il 1° gennaio 2017, è necessaria una proroga di questo provvedimento. Ciò è sancito nel capoverso 1. Questa eccezione transitoria all’obbligo di pagare l’imposta preventiva si applica a tutti i prodotti esistenti e futuri che rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 11–13 della legge sulle banche e che sono stati emessi dopo il 31 dicembre 2012.
Per le emissioni di simili strumenti finanziari, approvate dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari dal 1° gennaio 2017, è necessaria una proroga dell’attuale provvedimento, disciplinata al capoverso 2 lettera a. Oltre agli strumenti finanziari esistenti, anche quelli futuri, che rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 11–13 della legge sulle banche, non sono soggetti all’imposta preventiva fino all’entrata in vigore del principio dell’agente pagatore.
D’ora in poi, il capoverso 2 lettera b amplierà il campo d’applicazione materiale dell’esenzione rispetto all’attuale normativa a partire dal 1° gennaio 2017. L’esenzione fiscale contempla anche strumenti che, mediante una base ancora da creare a livello di ordinanza, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) esigerà dagli istituti interessati in