Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine

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5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

5.1.1 Ripercussioni finanziarie

La riforma si ripercuote, da una parte, direttamente sulle entrate dell’imposta preventiva e, dall’altra, indirettamente sulle entrate dell’imposta sul reddito, e dell’imposta sull’utile. Vi sono inoltre effetti sulla quota di ritenuta d’imposta spettante alla Svizzera conformemente all’Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE, nonché sulla provvigione che la Svizzera riceve sulle imposte alla fonte con effetto liberatorio riscosse secondo le convenzioni sull’imposizione alla fonte con l’Austria o il Regno Unito.

Sono fondamentali le ripercussioni

 della soppressione dell’imposta preventiva su determinati redditi per

determinate categorie di aventi economicamente diritto

 e dell’assoggettamento all’imposta preventiva di determinati redditi da

investimenti esteri che sono detenuti da persone fisiche domiciliate in

Svizzera presso un agente pagatore svizzero.

5.1.1.1 Entrate dell’imposta preventiva

La tabella 1 ripartisce le entrate dell’imposta preventiva tra le varie categorie d’investimento (depositi della clientela, titoli di debito, diritti di partecipazione, investimenti collettivi di capitale e altri) e tra investitori domiciliati in Svizzera e domiciliati all’estero. Per gli investitori domiciliati in Svizzera, oltre al totale, la tabella indica anche la categoria delle economie domestiche private e delle organizzazioni private senza carattere lucrativo27. Se per gli investitori domiciliati in Svizzera il diritto al rimborso corrisponde alle entrate dell’imposta, purché abbiano dichiarato regolarmente il reddito colpito dall’imposta preventiva, non è così per gli investitori domiciliati all’estero. Questa differenza si spiega con il fatto che l’imposta preventiva viene rimborsata solo nella misura in cui lo preveda un’eventuale CDI conclusa tra lo Stato di residenza dell’investitore e la Svizzera. La parte non rimborsabile è colpita da un’imposta definitiva, ossia dall’imposta residua. Nella categoria degli investitori domiciliati all’estero, il diritto al rimborso corrisponde unicamente alla differenza tra le entrate dell’imposta preventiva e l’imposta residua.

27 In questo caso interessano di per sé soltanto le economie domestiche private. Nelle basi di dati, tuttavia, esse sono considerate assieme alle organizzazioni private senza carattere lucrativo in un’unica categoria. Poiché la quota di dette organizzazioni è esigua, questa inesattezza è praticamente irrilevante.