Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine

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domiciliati

all’estero

- imposta

residua 0 0 1910 491959

- diritto al rimborso 0 0 3617 1653782

La differenza tra lo status quo e i due scenari di riforma viene spiegata qui di seguito.

5.1.1.2 Aventi economicamente diritto che non soggiacciono all’imposta preventiva

Sulla scia della presente riforma, i redditi da obbligazioni svizzere e titoli del mercato monetario, averi di clienti, nonché gli interessi di investimenti collettivi di capitale svizzeri saranno soggetti all’imposta preventiva soltanto se vengono corrisposti per il tramite di un agente pagatore in Svizzera a una persona fisica domiciliata in Svizzera. Sono quindi esclusi in particolare i redditi che vengono distribuiti, accreditati o versati a investitori istituzionali e domiciliati all’estero, nonché a società di capitali domiciliate in Svizzera (cfr. n. 3.9.3).

Misure di stimolo del mercato dei capitali svizzero

La riforma configura in maniera più interessante le condizioni generali per il mercato dei capitali svizzero ed elimina gli ostacoli in materia di imposta preventiva che si contrappongono a una gestione finanziaria centralizzata in Svizzera. A medio termine, l’eliminazione degli ostacoli crea posti di lavoro e valore aggiunto nel settore del mercato dei capitali e in quello della tesoreria. Ciò genera maggiori entrate a titolo d’imposta sul reddito e d’imposta sull’utile (cfr. tabella 2, n. 1.1).

Effetto diretto sull’imposta preventiva

L’esenzione dall’imposta preventiva prelevata su determinati redditi per determinate categorie di aventi economicamente diritto si ripercuote in maniera diversa su ognuno di essi. Occorre perciò distinguere tra:

1. persone domiciliate all’estero e persone fisiche residenti in Svizzera che detengono valori patrimoniali presso un agente pagatore all’estero;

2. persone giuridiche domiciliate in Svizzera con agente pagatore svizzero.

Persone domiciliate all’estero e persone fisiche domiciliate in Svizzera che detengono valori patrimoniali presso un agente pagatore all’estero

Con il passaggio dal principio del debitore a quello dell’agente pagatore, la riforma prevede di rinunciare alla riscossione dell’imposta preventiva sui