Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/27: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): Rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica, gestione della lista d'attesa, etichettatura dell'elettricità e promozione · 11 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
Etichettatura dell'elettricità Art. 1a cpv. 4
Per informare meglio i consumatori finali, le aziende di approvvigionamento elettrico devono indicare, sul sito Internet www.stromkennzeichnung.ch, oltre ai dati percentuali sui vettori energetici, anche la quantità complessiva di energia elettrica fornita.
Gestione della lista d'attesa bis Art. 3g cpv. 5–7 e art. 3g
Nel momento in cui si liberano risorse, vengono ora presi in considerazione per primi gli impianti in lista d'attesa che sono già stati messi in esercizio o che dispongono di una licenza di costruzione passata in giudicato. Questa regola non vale per gli impianti fotovoltaici. Questa e le attuali disposizioni riguardanti l'ordine con cui vengono presi in considerazione gli impianti nel quadro della RIC
bis
(art. 3g cpv. 5–7) sono riunite nel nuovo articolo 3g .
Valutazione e informazioni Art. 6e
Per la valutazione dei dati sugli impianti di produzione e per le informazioni, le disposizioni degli articoli 3r e 3s si applicano per analogia anche agli impianti fotovoltaici che ricevono una rimunerazione unica.
Articoli sulla promozione Artt. 14–17
Con le formulazioni "i progetti .... possono essere sostenuti" , "i contributi ... possono essere concessi" e simili, gli articoli sulla promozione dell'ordinanza sull'energia vengono allineati al tenore della legge.
Artt. 19 e 20
Il termine per l'esame delle richieste di concessione di aiuti finanziari a destinazione vincolata è portato a quattro mesi. Le disposizioni concernenti la concessione di contributi che risultano comunque valide in virtù della legge sui sussidi sono stralciate.
6. Appendici
6.1 Appendice 1.2
Nelle corrispondenti tabelle dell'appendice 1.2 vengono inseriti i nuovi tassi di rimunerazione validi dal 1.1.2015. Per una migliore comprensibilità, la tabella al numero 3.1.1 è completata con una nota b.
6.2 Appendice 1.5
Le modifiche nel primo periodo sono di natura puramente redazionale. Il termine indicato nel secondo periodo si è rivelato superfluo e viene cancellato.
Il rendimento elettrico minimo nel diagramma al numero 5.2 verrà probabilmente leggermen-
te corretto al ribasso. A questo riguardo sono ancora in corso ulteriori accertamenti. Il futuro
rendimento elettrico minimo si situerà probabilmente al 36%.