Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/27: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): Rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica, gestione della lista d'attesa, etichettatura dell'elettricità e promozione · 11 pagine

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mix di fornitura svizzero, le singole imprese dovranno ora pubblicare sul portale anche la quantità complessiva di energia elettrica fornita ai rispettivi clienti finali.

2.5 Misure di promozione nel settore energetico

Secondo il tenore dell'articolo 10 segg. LEne (... la Confederazione può sostenere...), le misure di promozione nel settore della legge sull'energia sono sovvenzioni soggette a una valutazione discrezionale. L'articolo 20 capoverso 1 dell'ordinanza stabilisce che non vi è alcuna pretesa giuridica ad aiuti finanziari a destinazione vincolata e a contributi globali. Per evitare malintesi, gli articoli sulla promozione dell'OEn (art. 14–17) vengono ora allineati dal punto di vista linguistico alla legge, con una formulazione potestativa.

Nel settore degli aiuti finanziari a destinazione vincolata, viene oggi presentato all'UFE, rispetto a prima, un numero maggiore di richieste, che inoltre risultano spesso molto complesse. L'attuale termine di due mesi per la valutazione di queste richieste risulta spesso insufficiente per effettuare gli accertamenti necessari (convocazione di periti, audizione del Cantone interessato). Per consentire una valutazione adeguata e completa delle domande, il termine viene portato a quattro mesi; di conseguenza, le richieste devono essere presentate quattro mesi prima dell'inizio dei lavori di costruzione o dell'esecuzione del progetto.

Infine l'articolo 20 viene depurato dai contenuti che risultano comunque validi in virtù della legge sui sussidi.

3. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione e Cantoni

Le modifiche previste porteranno presumibilmente a un incremento più rapido e meno oneroso degli impianti in Svizzera. Il maggior numero di impianti presenti nel sistema comporterà un corrispondente aumento dei costi amministrativi complessivi; i costi per impianto dovrebbero invece diminuire.

Il fatto di accordare la preferenza ai progetti pronti per essere realizzati potrebbe eventualmente portare i titolari dei progetti ad esercitare maggiore pressione sulle autorità di autorizzazione cantonali o regionali. Il nuovo sistema potrebbe motivare maggiormente i titolari dei progetti a portare questi fino a tale stadio. A lungo termine ciò consentirà di ridurre il numero dei progetti non ancora pronti per essere realizzati che, avendo ricevuto una decisione positiva, bloccano l'erogazione di risorse RIC.

4. Conseguenze su economia, ambiente e società

L'adeguamento dei tassi di rimunerazione per il fotovoltaico consente una progressione meno onerosa di questo genere di impianti in Svizzera. Il settore viene esposto a una maggiore pressione sui prezzi, con una conseguente intensificazione della concorrenza.

Il nuovo sistema di gestione della lista d'attesa permette una progressione più veloce e efficace delle energie rinnovabili. Quest'evoluzione è in linea con la politica energetica della Confederazione.

5. Commento alle singole disposizioni

Modifiche di carattere generale

Art. 6 cpv. 3 ultimo periodo e art. 6c cpv.4

In queste disposizioni vengono aggiornati i rimandi.