Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/31: Introduzione dell'accertamento etilometrico con valore probatorio · 5 pagine
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K163-0758
centrazione di alcol nell’aria espirata, per cui non è più necessario convertire il tasso di quest’ultima nell’equivalente tasso alcolemico.
Articolo 50a
La disposizione transitoria era valida fino al 31 dicembre 2011 ed è quindi obsoleta.
Modifica dell’ordinanza sulla circolazione stradale militare (OCSM; RS 510.710) Articolo 63 capoverso 2
Adeguamento redazionale dei valori in seguito alla definizione da parte del Parlamento di un valore limite per l’accertamento probatorio (cfr. l’ordinanza dell’Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale; FF 2010 7567).
Articolo 63a secondo periodo
Abrogazione per motivi redazionali.
Articoli 63b e 63c
Poiché la nuova formulazione dell’articolo 11 capoverso 4 OCCS prevede che i conducenti di veicoli a motore possano riconoscere il valore più basso delle due misurazioni se questo è inferiore a 0,40 mg/l (v. commento all’art. 11 cpv. 3 OCCS), non è più necessaria una normativa speciale riguardante il divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol per i conducenti di veicoli militari.
2. Modifica dell’ordinanza dell’USTRA concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS-USTRA; RS 741.013.1)
Articolo 19
Gli etilometri, sia precursori che probatori, devono essere impiegati in conformità con le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.
Articolo 20
Non è consentito dedurre alcun margine di sicurezza, né dai valori indicati dagli etilometri precursori, né da quelli indicati dagli etilometri probatori. Il Parlamento ne ha già tenuto conto nel fissare un valore limite per l’accertamento etilometrico (cfr. ordinanza dell’Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale; FF 2010 7567). Per gli etilometri precursori tale divieto è stato confermato dal Tribunale federale nella sentenza 6B_186/2013 del 26 settembre 2013.
Articolo 21
Disciplina la procedura in caso di difetti di funzionamento o dubbi circa l’esattezza delle misurazioni degli etilometri precursori e probatori.
bis Articolo 26 Capoverso 1
A differenza dell’accertamento preliminare, il risultato dell’accertamento probatorio non deve essere riconosciuto con la propria firma. Per assicurare che la misurazione venga attribuita alla persona controllata occorre dunque un’altra soluzione. A tal fine, nel verbale di cui all’allegato 2 dovranno essere annotati il numero di serie dello strumento e la data e l’ora della misurazione. L’attribuzione è resa possibile dal fatto che, in base al numero 4.6 dell’allegato 3 OMAA, un etilometro probatorio deve registrare costantemente il risultato della misurazione. Le autorità di controllo possono inoltre prevedere altri provvedimenti (ad es. allegare al rapporto un estratto del risultato della misurazione, inserire nello strumento le generalità della persona controllata ecc.).
Allegato 2 Numero 10
Adeguamento redazionale all’articolo 11 capoverso 3 OCCS modificato.