Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/31: Introduzione dell'accertamento etilometrico con valore probatorio · 5 pagine
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K163-0758
Numero 10.1
Al fine di assicurare che il risultato della misurazione possa essere attribuito anche in seguito alla persona controllata, nel mettere a verbale l’accertamento probatorio occorre annotare il numero di serie
bis
dello strumento e la data e l’ora della misurazione (v. commento all’art. 26 cpv. 1 ).
3. Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11), dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione (OAC; RS 741.51) e dell’ordinanza sui maestri conducenti (OMaeC; RS 741.522)
Poiché, in seguito alla definizione da parte del Parlamento di un valore limite per l’accertamento probatorio (cfr. ordinanza dell’Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale; FF 2010 7567), non è più necessario convertire il tasso della concentrazione di alcol nell’aria espirata nell’equivalente tasso alcolemico, si rende necessario un adeguamento redazionale dei valori stabiliti nelle rispettive ordinanze.
4. Entrata in vigore
Le presenti modifiche di ordinanza saranno deliberate dal Consiglio federale nella primavera del 2015. La loro entrata in vigore è tuttavia prevista il 1° luglio 2016 al fine di lasciare alle autorità di controllo il tempo necessario per preventivare e predisporre gli etilometri probatori e addestrare il personale addetto al loro uso.