Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/31: Introduzione dell'accertamento etilometrico con valore probatorio · 5 pagine

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K163-0758

Capoverso 3

A livello contenutistico, la disposizione corrisponde all’attuale capoverso 5. Si tratta di un adeguamento dei limiti stabiliti (rispettivamente 0,40 mg/l e 0,55 mg/l invece dello 0,80 per mille e dell’1,10 per mille), conseguente alla definizione da parte del Parlamento di un valore limite per la concentrazione di alcol nell’aria espirata, che rende superfluo il calcolo per conversione nell’equivalente tasso alcolemico.

Onde evitare equivoci, le persone soggette al divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol di cui all’articolo 2a capoverso 1 dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11) non figurano più separatamente. In tal modo risulta chiaro che anch’esse possono riconoscere con la propria firma il valore più basso delle due misurazioni se questo risulta inferiore a 0,40 mg/l (e non soltanto in caso di valori fino a 0,25 mg/l).

Capoverso 4

I requisiti degli etilometri precursori da utilizzare sono disciplinati negli articoli 4 segg. dell’avamprogetto dell’ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sugli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata (OMAA; RS 941.210.4).

Capoverso 5

Corrisponde all’attuale capoverso 3.

Articolo 11a

Capoverso 1

Nel caso di misurazioni effettuate con etilometri probatori non è necessario, come per i precursori, un tempo di attesa di 20 minuti o il risciacquo della bocca (art. 11 cpv. 1), dal momento che questi devono essere in grado di riconoscere eventuali tracce di alcol in bocca (vedi allegato dell’OMAA 3 in combinato disposto con la Recommandation Internationale OIML R 126, Éthylomètres, edizione 2012 [OIML R 126]).

Un’attesa minima di 10 minuti è necessaria affinché l’etilometro probatorio possa controllare le condizioni di prelievo ed effettuare adattamenti (ad es. alla pressione atmosferica più bassa in località ad altitudine più elevata). Questa disposizione coincide con la normativa vigente in Germania (vedi DIN VDE 405-3).

Capoverso 2

Se l’etilometro probatorio rileva la presenza di alcol in bocca, prima di effettuare la misurazione occorre attendere altri 5 minuti da cui risulta un tempo di attesa complessivo di almeno 15 minuti, considerato di norma sufficiente per l’eliminazione dell’alcol in bocca (vedi allegato A della OIML R 126). Il risciacquo della bocca diventa pertanto superfluo, anche perché in caso contrario lo strumento indicherebbe nuovamente la presenza di alcol in bocca.

Capoverso 3

I requisiti degli etilometri probatori da utilizzare sono disciplinati negli articoli 7 segg. OMAA.

Capoverso 4

Come per gli etilometri precursori (art. 11 cpv. 5), l’Ufficio federale delle strade (USTRA) disciplina l’impiego degli etilometri probatori mediante istruzioni.

Articolo 12

Capoverso 1

Lettera a

Numero 1

A livello contenutistico, la disposizione corrisponde all’attuale normativa. La novità consiste nel fatto di dover disporre un prelievo del sangue soltanto nell’impossibilità di eseguire un accertamento etilometrico probatorio, ad esempio, qualora non si disponga di un etilometro probatorio o se la persona