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Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 68 pagine

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Codice delle obbligazioni

Art. 671a e 671b

Abrogati

Art. 672

II. Riserva legale1 Il 5 per cento dell’utile dell’esercizio è assegnato alla riserva legale da utili

da utili. Prima di assegnare tale importo alla riserva va coperta l’eventuale perdita riportata.

2La riserva legale da utili è alimentata sino a che abbia raggiunto, insieme alla riserva legale da capitale, la metà del capitale azionario iscritto nel registro del commercio. Nelle società il cui scopo prevalente è la partecipazione ad altre imprese (società holding), la riserva legale da utili è alimentata sino a che, insieme alla riserva legale da capitale, abbia raggiunto il 20 per cento del capitale azionario iscritto.

3All’impiego della riserva legale da utili si applica l’articolo 671 capoversi 2 e 3.

Art. 673

III. Riserve1 L’assemblea generale può prevedere, nello statuto o mediante delibefacoltative da

utili razione, la costituzione di riserve facoltative da utili.

2Le riserve facoltative da utili possono essere costituite soltanto se ciò è giustificato per garantire durevolmente la prosperità dell’impresa, tenendo conto degli interessi di tutti gli azionisti.

3L’assemblea generale delibera circa l’impiego delle riserve facoltative da utili; sono fatte salve le prescrizioni sulla compensazione delle perdite.

Art. 674

IV. Compensa-1 Le perdite sono compensate con, nell’ordine:

zione delle

perdite 1. l’utile riportato;

2. le riserve facoltative da utili;

3. la riserva legale da utili;

4. la riserva legale da capitale.

2Anziché essere compensate con la riserva legale da utili o con la riserva legale da capitale, le perdite rimanenti possono essere riportate in tutto o in parte nel nuovo conto annuale.

Art. 675 cpv. 3

3I dividendi possono essere determinati soltanto dopo che alle riserve legali e facoltative da utili siano state assegnate le somme che sono loro destinate.