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Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 68 pagine
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Codice delle obbligazioni
4Il diritto di chiedere la restituzione spetta alla società e all’azionista; la domanda giudiziale di quest’ultimo è volta ad una prestazione alla società.
5L’assemblea generale può deliberare che la società proponga l’azione di restituzione. Può incaricare il consiglio d’amministrazione o un rappresentante di condurre la causa.
Art. 678a
II. Prescrizione1
L’azione di restituzione si prescrive in tre anni dal momento in cui la società o l’azionista ne ha preso conoscenza e in ogni caso in dieci anni dalla nascita del diritto. Il termine rimane sospeso durante:
1. la procedura per istituire una verifica speciale e durante l’esecuzione di quest’ultima;
2. la procedura di autorizzazione di un’azione a spese della società.
2Se il comportamento del beneficiario costituisce un reato, l’azione di restituzione non si prescrive prima dell’azione penale. Se la pronuncia di una sentenza penale di primo grado impedisce la prescrizione dell’azione penale, l’azione civile non si prescrive prima di tre anni dalla notificazione della sentenza.
Art. 679, titolo marginale
III. Partecipazio-
ni agli utili in
caso di fallimen-
to della società
Art. 685
Abrogato
Art. 685a titolo marginale
H. Limitazione
della trasferibili-
tà
I. Azioni
nominative
1. Principi
Art. 685d cpv. 2
2La società può inoltre rifiutare l’acquirente se, su sua domanda, questi non dichiara espressamente che ha acquistato le azioni in proprio nome e per proprio conto e se non sono stati convenuti il riacquisto o la restituzione delle stesse. Non può rifiutare l’iscrizione per il