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Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 68 pagine

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Codice delle obbligazioni

Art. 689c

b. Nelle società1 Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, l’assemblea generale cui azioni

sono quotate in le elegge il rappresentante indipendente. Il mandato termina alla borsa conclusione della successiva assemblea generale ordinaria. È ammessa

la rielezione.

2Sono eleggibili le persone fisiche o giuridiche oppure le società di persone.

3L’indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. Le disposizioni sull’indipendenza dell’ufficio di revisione nella revisione ordinaria (art. 728 cpv. 2–6 CO) sono applicabili per analogia.

4L’assemblea generale può revocare il rappresentante indipendente per la fine dell’assemblea generale.

5Se l’assemblea generale non ha un rappresentante indipendente, il consiglio d’amministrazione ne nomina uno per la successiva assemblea generale. Lo statuto può prevedere altre regole per rimediare alla lacuna nell’organizzazione.

6Il consiglio d’amministrazione garantisce che gli azionisti abbiano la possibilità di conferire al rappresentante indipendente:

1. istruzioni su ciascuna proposta che figura nella convocazione e riguarda oggetti all’ordine del giorno;

2. istruzioni generali su proposte non annunciate del consiglio d’amministrazione o di altri azionisti relative a oggetti all’ordine del giorno e a nuovi oggetti secondo l’articolo 703 capoverso 1.

7Le procure e le istruzioni possono essere conferite soltanto per la successiva assemblea generale. Possono essere conferite anche per via elettronica.

Art. 689d

c. Nelle società1 Lo statuto delle società le cui azioni non sono quotate in borsa può le cui azioni non

sono quotate in prevedere che un azionista possa farsi rappresentare nell’assemblea borsa generale soltanto da un altro azionista.

2La società che si avvale di tale facoltà è tenuta a designare, se un azionista lo domanda, una persona indipendente dalla quale gli azionisti possano farsi rappresentare. Lo statuto indica il momento fino al quale l’azionista può chiedere la designazione di un rappresentante indipendente.

3Al più tardi dieci giorni prima dell’assemblea generale, il consiglio d’amministrazione deve comunicare a tutti gli azionisti il nome e l’indirizzo del rappresentante indipendente. Se il consiglio