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Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 68 pagine
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Codice delle obbligazioni
Art. 675a
II. Acconti sui1 L’assemblea generale può deliberare il versamento di acconti sui dividendi
dividendi se:
1. lo statuto lo prevede; e
2. il bilancio intermedio non risale a oltre sei mesi.
2L’ufficio di revisione deve verificare il bilancio intermedio prima della deliberazione dell’assemblea generale.
3Si applicano inoltre le disposizioni relative ai dividendi (art. 660 cpv. 1 e 3, 661, 671–674, 675 cpv. 2, 677, 678, 731 e 958e).
Art. 676, titolo marginale
III. Interessi per
il periodo
d’avviamento
Art. 677, titolo marginale
IV. Partecipa-
zione agli utili
(tantièmes)
Art. 677a
V. Rimborsi Se la società presenta una perdita di bilancio, il rimborso delle riserve vietati
legali da capitale e delle riserve legali da utili, nonché la riduzione ordinaria del capitale sono vietati.
Art. 678
E. Restituzione1 Gli azionisti, i membri del consiglio d’amministrazione, le persone di prestazioni
incaricate della gestione e i membri del consiglio consultivo, come I. In genere
pure le persone loro vicine, sono tenuti a restituire dividendi, tantièmes, altre quote di utili, retribuzioni, interessi per il periodo d’avviamento, riserve legali da capitale, riserve legali da utili o altri rimborsi che abbiano riscosso indebitamente.
2Le persone dalle quali la società ha assunto beni o con le quali ha concluso altri negozi giuridici sono tenute alla restituzione soltanto nella misura in cui vi sia una sproporzione manifesta tra prestazione e controprestazione.
3L’obbligo di restituzione decade se il beneficiario prova che ha ricevuto la prestazione in buona fede e al momento dell’azione di ripetizione non ne è più arricchito.