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Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 68 pagine

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Codice delle obbligazioni

3Le astensioni non contano come voti emessi.

Art. 704 cpv. 1 e 2

1Una deliberazione dell’assemblea generale approvata con almeno i due terzi dei voti emessi e la maggioranza dei valori nominali delle azioni per le quali è stato emesso il voto è necessaria per:

1. la modificazione dello scopo sociale;

2. la riunione di azioni;

3. l’aumento del capitale con capitale proprio, contro conferimenti in natura o mediante compensazione con un credito e la concessione di vantaggi speciali;

4. la limitazione o soppressione del diritto d’opzione;

5. l'introduzione di un capitale condizionale, l'introduzione di un margine di variazione del capitale o la creazione di capitale di riserva secondo l’articolo 12 della legge dell’8 novembre 19348 sulle banche;

6. la conversione di buoni di partecipazione in azioni;

7. la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative;

8. l’introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato;

9. il cambiamento della moneta del capitale azionario;

10. l’introduzione o la soppressione di un’assemblea generale virtuale o di un luogo di riunione all'estero;

11. il trasferimento della sede della società;

12. lo scioglimento della società;

13. l'introduzione di una clausola arbitrale statutaria.

2Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista.

Art. 704a

3. Conversione La deliberazione dell’assemblea generale concernente la conversione di azioni in

buoni di di azioni in buoni di partecipazione deve essere approvata con almeno partecipazione due terzi dei voti emessi e la maggioranza dei valori nominali delle

azioni per cui è stato emesso il voto. Inoltre, tutti gli azionisti interessati devono acconsentire alla conversione.

8 RS 952.0