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Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 68 pagine
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Codice delle obbligazioni
Art. 716a, titolo marginale (concerne soltanto i testi italiano e francese) cpv. 1, n. 3, 7 e 8
2. Attribuzioni
intrasmissibili1
Il consiglio d’amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:
3. l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l’allestimento del piano finanziario;
7. l'introduzione di una domanda di moratoria concordataria e l’avviso al giudice in caso di eccedenza dei debiti;
8. nelle società le cui azioni sono quotate in borsa: l'allestimento della relazione sulle retribuzioni.
Art. 716b
IV. Delega della1 Lo statuto può autorizzare il consiglio d’amministrazione a delegare gestione
integralmente o in parte la gestione a singoli amministratori o ad altre persone fisiche, conformemente al regolamento d’organizzazione. La gestione patrimoniale può essere delegata anche a persone giuridiche.
2Il regolamento d’organizzazione disciplina segnatamente:
1. l’organizzazione e i comitati del consiglio d’amministrazione;
2. l’organizzazione della gestione, la denominazione dei posti incaricati della stessa e i loro compiti;
3. le modalità con cui riferire al consiglio d’amministrazione;
4. le regole da applicare in caso di conflitti d'interessi.
3Concerne soltanto il testo tedesco
4Su richiesta il consiglio d’amministrazione informa per scritto gli azionisti, o i creditori della società che rendono verosimile un interesse degno di protezione, sull’organizzazione del consiglio d’amministrazione e della gestione, se l’organizzazione deve imperativamente essere definita nel regolamento d’organizzazione.
Art. 717, titolo marginale e cpv. 1bis
V. Obbligo di 1bisIn particolare, provvedono affinché le retribuzioni siano stabilite diligenza e di
fedeltà tenendo conto della situazione economica e della prosperità a lungo
1. In genere termine dell’impresa e affinché siano proporzionate ai compiti, alle
prestazioni e alle responsabilità dei beneficiari.