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Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 68 pagine

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Codice delle obbligazioni

6Gli obblighi secondo i capoversi 1–4 vengono a cadere se il consiglio d'amministrazione presenta una domanda di moratoria concordataria o dà avviso al giudice dell'eccedenza dei debiti.

Art. 725a

2. Perdita di1 L'articolo 725 è applicabile anche se:

capitale

1. secondo l’ultimo bilancio annuale, gli attivi, una volta dedotti i debiti, non coprono più i due terzi della somma del capitale azionario, della riserva legale da capitale e della riserva legale da utili;

2. l'ultima perdita annuale è superiore alla metà del capitale proprio secondo il bilancio dell'anno precedente; o

3. i conti economici degli ultimi tre anni presentano una perdita annuale.

2Se la società non ha un ufficio di revisione, nei casi di cui al capoverso 1, l'ultimo conto annuale dev’essere sottoposto a revisione limitata da parte di un revisore abilitato prima di essere approvato dall’assemblea generale.

Art. 725b

3. Eccedenza dei1 Se esiste fondato timore che i debiti della società non siano più debiti

coperti dagli attivi, il consiglio d’amministrazione allestisce immediatamente due bilanci intermedi stimando rispettivamente i beni secondo il valore d’esercizio e secondo il valore di alienazione. Se l'ipotesi della continuità di esercizio non entra in considerazione, è sufficiente il bilancio secondo il valore di alienazione.

2Il consiglio d’amministrazione fa verificare i bilanci intermedi da un revisore abilitato.

3Se da entrambi i bilanci intermedi risulta che la società ha un’eccedenza di debiti, il consiglio d’amministrazione ne dà avviso al giudice. Quest'ultimo dichiara il fallimento o procede secondo l'articolo 173a LEF9.

4L'avviso al giudice può essere omesso:

1. se determinati creditori della società accettano di concedere una dilazione e di essere relegati a un grado posteriore a tutti gli altri creditori per crediti di importo almeno pari all'eccedenza dei debiti, a condizione che la dilazione e la relegazione

9 RS 281.1