Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 153Fedlex · Rapporto esplicativo

le verificato e quindi le cifre definitive. Così gli azionisti non devono deliberare fondando il loro voto su eventualità.

L’articolo 735 non prevede di proposito alcuna regola sulle modalità da seguire nel caso in cui gli azionisti rifiutano l’importo complessivo proposto per le retribuzioni. Le competenze previste nell’articolo 95 capoverso 3 Cost. devono essere rispettate. Le retribuzioni del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo sono stabilite definitivamente soltanto dopo essere state approvate dall’assemblea generale. Sono vietate regole statutarie che, in caso di rifiuto delle nuove retribuzioni da parte dell’assemblea generale, lascerebbero sussistere le ultime retribuzioni approvate o attribuirebbero la facoltà di decidere in tal merito al comitato di retribuzione. Tuttavia la società è libera di decidere se convocare un’assemblea generale straordinaria o sottoporre nuovamente le retribuzioni all'approvazione della successiva assemblea generale ordinaria.

Il capoverso 3 prevede che il voto sulle retribuzioni deve rispettare quattro condizioni cumulative fondamentali:

- l’assemblea generale vota annualmente (n. 1);

- l’assemblea generale vota separatamente (n. 2);

- il voto dell’assemblea generale ha carattere vincolante (n. 3); e

- le votazioni prospettive sulle retribuzioni variabili sono vietate (n. 4).

Meri voti consultivi sono di conseguenza vietati.

Art. 735a Voto dell'assemblea generale; importo aggiuntivo per la direzione

Il consiglio d’amministrazione ha l’attribuzione intrasmissibile di nominare e revocare i membri della direzione (art. 716a cpv. 1 n. 4 CO). Diversamente dall’elezione dei membri dei consiglio d’amministrazione, questa nomina non richiede la tenuta di un’assemblea generale. In una società le cui azioni sono quotate in borsa, sarebbe eccessivo convocare un’assemblea generale straordinaria soltanto per votare sulle retribuzioni di un nuovo membro della direzione.

Come nell’articolo 19 OReSA378, l’avamprogetto ammette che lo statuto preveda un importo aggiuntivo per i membri della direzione nominati tra due assemblee generali (ordinarie). Poiché l’articolo 735 non contiene regole sul periodo di riferimento delle retribuzioni, il capoverso 1 precisa che l’impiego di un importo aggiuntivo è possibile soltanto se l’assemblea generale vota sulle retribuzioni in modo prospettivo. In caso di voto retrospettivo sulle retribuzioni, l'importo aggiuntivo equivarrebbe a un’elusione ingiustificata delle competenze dell’assemblea generale poiché, in questo caso, il membro della direzione di nuova nomina si trova nella medesima situazione dei membri attuali.

Il capoverso 2 stabilisce in quale momento può essere utilizzato l’importo aggiuntivo previsto dallo statuto. Da una parte, può essere impiegato soltanto se l’importo complessivo delle retribuzioni deliberato dall’assemblea generale non è sufficiente per coprire la retribuzione di uno o più membri nuovi. L’impiego parziale o totale dell’importo aggiuntivo non deve però avere come conseguenza un aumento della retribuzione individuale dei membri attuali della direzione. L'importo aggiuntivo non deve essere impiegato né direttamente né indirettamente per le promozioni

378 RS 221.331